F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 6 dicembre 2011 3. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 31.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 02.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 6 dicembre 2011 3. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 31.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 02.11.2011) Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara del Campionato Nazionale Lega Pro – Prima Divisione, Girone A Benevento/Taranto, disputata il 31.10.2011. La decisione impugnata si basa sulla seguente motivazione: “per indebita presenza durante la gara nel recinto di gioco ed al termine della stessa negli spogliatoi di persone non identificate, ma riconducibili alla società, che vi permanevano nonostante gli inviti di un addetto federale; perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze; gli stessi lanciavano sul terreno di gioco tre bottigliette in plastica e una bottiglia di acqua semivuota che sfiorava un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze; perché un addetto alla sicurezza spintonava un calciatore della squadra avversaria che rientrava negli spogliatoi, perché esplulso.” La parte reclamante lamenta l’eccessività e la “spropositatezza” della sanzione contestata, prospettando la sussistenza di diverse circostanze attenuanti. Nessuno degli argomenti indicati dalla società interessata merita condivisione. In particolare, né la scelta di avvalersi del servizio di stewards professionali, né la riconosciuta cooperazione con le forze dell’ordine, seppure astrattamente apprezzabili per dimostrare l’intento della società di prevenire le violazioni, risultano in concreto idonee ad attenuare la responsabilità della reclamante, in relazione alla gravità degli episodi accertati e a loro modo di manifestarsi. Inoltre, La sanzione irrogata va giudicata congrua, rispetto alle violazioni contestate, pur tenendo conto del dato obiettivo secondo cui gli episodi illeciti non hanno alterato il regolare andamento della gara. La misura dell’ammenda comminata dal giudice sportivo, infine, deve reputarsi pienamente proporzionata anche alla precedente condotta serbata dalla società nel corso della stagione sportiva. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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