F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011 2) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE VARCHI ROBERTO matricola n. 1.468.350

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011 2) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE VARCHI ROBERTO matricola n. 1.468.350 Con rituale istanza il calciatore Varchi Roberto, nato a Roma il 7.2.1968, ivi residente, già tesserato in favore della Pol. Castelverde Calcio, ha reiterato la richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 30/10/2006 irrogatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 21 del 31.10.2002), con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 108/A del 09/12/2003), per reiterate violenze nei confronti dell'Arbitro della gara Castelverde/Santa Marinella del 23.10.2002, ridotta poi fino al 30.6.2005 dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (v. Com. Uff. n. 35 del 19.12.2005), oltre che della successiva squalifica irrogatagli, su deferimento del Procuratore Federale, dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 92 del 12.6.2003), per violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale. A supporto dell'istanza ha prodotto l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificata dall'art. 26.3 C.G.S.. Alla seduta del 10.11.2011 la C.G.F. - Sezioni Unite, ha esaminato la richiesta accogliendola poiché sussistono i requisiti normativi. Si osserva, infatti, che le squalifiche irrogate hanno esaurito i loro effetti il 30/06/2005 e che, inoltre, è decorso il termine di anni sei ex art. 19.3 C.G.S., norma, questa, che si applica in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. accoglie l’istanza avanzata dal calciatore Varchi Roberto sussistendone i presupposti.
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