F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011 5) RICORSO DEL CALC. SPADAVECCHIA VITANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10- 11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011 5) RICORSO DEL CALC. SPADAVECCHIA VITANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10- 11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011) Con atto, datato 13.10.2011, il signor Spadavecchia Vitangelo ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di anni 3 e mesi 3 di squalifica. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del signor Spadavecchia Vitangelo (all’epoca dei fatti, calciatore della Società Sorrento Calcio S.r.l.), degli artt. 1, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, C.G.S., in relazione all’incontro Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., stante l’avvenuta alterazione del risultato della predetta gara. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. Con il primo motivo di ricorso, il signor Spadavecchia denuncia l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell’odierno reclamante, di un illecito sportivo con riferimento all’incontro di calcio, più sopra indicato, chiedendo la propria assoluzione per insussistenza di prove. Secondo l’assunto del ricorrente, i giudici di prime cure, appiattendosi sul contenuto dell’atto di deferimento, avrebbero, del tutto ingiustamente, posto a fondamento della propria decisione di condanna il contenuto di un’intercettazione telefonica, intercorsa tra A.F. e S.M. (sodali di una associazione criminale di stampo camorristico) nella quale si faceva riferimento alla notizia, appresa da un conoscente del primo dei due interlocutori circa la decisione dello Spadavecchia di scommettere la somma di € 20.000,00 sulla sconfitta della propria squadra (Sorrento) nella partita di cui è procedimento. Secondo l’avviso dell’odierno reclamante, la predetta telefonata avrebbe dovuto costituire, al più, un’ipotesi di illecito dalla quale sarebbe dovuta scaturire un’attività di indagine che riscontrasse la veridicità della notizia di cui si faceva menzione nella comunicazione telefonica, sopra menzionata. Al proposito, questa Corte ritiene utile richiamare, seppure sinteticamente, gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni telefoniche al fine di determinare la responsabilità dei soggetti deferiti per illecito sportivo. In merito, particolarmente significativa appare la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004) ove si legge: “Circa la valenza probatoria dei risultati dell'attività di intercettazione di comunicazioni, questa commissione ritiene di aderire all'orientamento de//a Suprema Corte (tra le altre, Cass., V sez., 29.10.2002, n. 1021) secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prove della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qua/ora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro). Orbene, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, questa Corte ritiene che, nella fattispecie che ci occupa, gli indizi scaturenti dalle due intercettazioni telefoniche (e non una, come erroneamente affermato dall’odierno reclamante) nn. 16288 e 16291 del 2.4.2009 presentino i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza. Ed invero, nel corso delle predette comunicazioni telefoniche, viene rappresentata una situazione caratterizzata da profili di certezza e non di ambiguità: il fatto che il calciatore, Spadavecchia Vitantonio, avesse investito una somma considerevole (attesa anche la giovane età del predetto tesserato all’epoca dei fatti) sulla sconfitta della propria squadra nell’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009; il personaggio a cui viene attribuita la condotta illecita risulta identificato in modo chiaro: si fa riferimento chiaramente al ruolo di portiere ricoperto dallo Spadavecchia e si fa espressamente il cognome dello stesso. A quanto sopra, si aggiunga che, per come già osservato dai giudici di prime cure, l’attendibilità della notizia della “scommessa a perdere”, effettuata dall’odierno reclamante, risulta avvalorata, da due circostanze: 1) il fatto che i due sodali dell’associazione camorristica, appresa la predetta notizia, interruppero ogni rapporto con il Biancone Cristian con il quale avevano intavolato avanzate trattative per ottenere l’alterazione del risultato dell’incontro di calcio di cui è indagine; al proposito, si osserva come il lignaggio criminale di A.F. e S.M. e la loro consuetudine con il mondo delle scommesse portano ad escludere che gli stessi abbiano dato credito ad una notizia della cui attendibilità non fossero certi; 2) il fatto che la notizia fosse stata acquisita da uno dei sodali dell’associazione criminale (A.F.) da un conoscente di Bari ovvero della città della squadra cui apparteneva, all’epoca dei fatti di cui è giudizio, il calciatore Spadavecchia. Quanto, infine, alla circostanza che l’incontro di calcio di cui è procedimento sia stato deciso, nel risultato, per colpa dello Spadavecchia, questa Corte ritiene che si tratti di un elemento indiziario che corrobora l’accusa. Alla luce delle predette considerazioni, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Del pari infondato è anche il secondo motivo di gravame con il quale si chiede l’assoluzione dello Spadavecchia perché il fatto non sussiste. Al proposito, si osserva, in via del tutto preliminare, come appaia del tutto inconferente il richiamo alla recentissima decisione di questa Corte (pubblicata sul Com. Uff. n. 056/CGF del 4.10.2011) nella parte in cui è pervenuta al proscioglimento del calciatore, Manfredini Thomas, dall’addebito di illecito sportivo; di ciò e riprova il passo della motivazione della decisione che si riporta qui di seguito: “costui (il Manfredini: N.d.E.) infatti è stato chiamato in causa indirettamente solo attraverso una intercettazione di un colloquio telefonico tra Micolucci e Pirani; costoro facevano riferimento a Manfredini, ma riportando un fatto (afferente al Manfredini) non idoneo di per sé a costituire illecito. In secondo luogo il Micolucci sia in sede di istruttoria penale che dinanzi la Procura Federale ha ribadito soltanto che il Manfredini avrebbe manifestato in sede di pre-partita la convenienza di un pareggio tra le squadre in campo. In definitiva, la Corte di Giustizia Federale non ritiene che l'unico episodio nel quale sarebbe stato coinvolto il Manfredini possa costituire da un punto di vista oggettivo e soggettivo, sintomatica intesa in ordine ad un prossimo futuro comportamento da attuare di lì a poco”. Orbene, dalla semplice lettura della predetto passaggio motivazionale emerge, in tutta la sua evidenza, la differenza tra la fattispecie di cui alla prefata sentenza e quella che ci occupa; ed invero, nel caso del Manfredini, lo stesso è stato chiamato in causa in una intercettazione telefonica nella quale si faceva riferimento ad un fatto non idoneo di per sé a costituire illecito (l’avere manifestato, in sede di pre-partita, la convenienza di un pareggio tra le squadre in campo); nel caso dello Spadavecchia, invece, in ben due intercettazioni telefoniche, si fa riferimento alla decisione dello stesso di effettuare una “scommessa a perdere”, ovvero ad un fatto integrante chiaramente gli estremi dell’illecito sportivo. Quanto, poi, alle ulteriori argomentazioni svolte dal reclamante con il secondo motivo di ricorso, si evidenzia come il riferimento, compiuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, all’origine barese dello Spadavecchia non sia tale da inficiare la correttezza della decisione atteso che, per come più sopra evidenziato, il collegamento dell’odierno reclamante con la città di Bari non può essere revocato in dubbio attesa l’appartenenza dello Spadavecchia, all’epoca dei fatti di cui è giudizio, alla squadra di calcio del Bari. Quanto, poi, al fatto, denunciato dal reclamante, che la Procura Federale non avrebbe provveduto ad operare il minimo riscontro circa la effettuazione della scommessa da parte dello Spadavecchia, questa Corte osserva come - al di là della più sopra evidenziata non necessità di individuare riscontri esterni agli indizi scaturenti dalle intercettazioni telefoniche allorché siano gravi, precisi e concordanti – sia quantomeno da escludere che il calciatore Spadavecchia abbia effettuato la scommessa di cui si parla a proprio nome, atteso il divieto sancito dall’art. 6 C.G.S.; il che dimostra l’inutilità di un’attività di indagine, da parte della Procura Federale, nel senso indicato dall’odierno reclamante. Venendo, infine, al terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale lo Spadavecchia denuncia l’incongruità della sanzione, questa Corte ritiene lo stesso infondato atteso che la Commissione Disciplinare Nazionale ha correttamente operato in termini di dosimetria della sanzione irrogata allo Spadavecchia, sanzione che, per inciso, risulta inferiore a quella irrogata al calciatore, Biancone Cristian, individuato, seppure del tutto inammissibilmente, dall’odierno reclamante quale tertium comparationis. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Spadavecchia Vitangelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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