F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011 7) RICORSO DEL SIG. AMODIO ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N.777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011 7) RICORSO DEL SIG. AMODIO ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N.777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011) Con atto, datato 13.10.2011, il signor Amodio Roberto ha preannunciato ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di anni 3 di inibizione. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Amodio Roberto (all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società S.S. Juve Stabia S.p.A.), degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1 e 2, C.G.S., in relazione all’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., stante l’avvenuta alterazione del risultato della predetta gara. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 13.10.2011, degli atti ufficiali, il sig. Amodio faceva pervenire, in data 17.10.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S.. La Procura Federale ha controdedotto al ricorso, depositando ulteriore documentazione, trasmessa dalla D.D.A. di Napoli. In sede di udienza, l’odierno reclamante si è opposto alla predetta produzione documentale, eccependo l’inammissibilità della stessa. A questo ultimo proposito, questa Corte evidenzia come la produzione documentale, effettuata dalla Procura Federale, sia ammissibile alla luce della previsione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. a tenore della quale in grado di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”; trattasi di condizioni queste ultime che ricorrono entrambe nel caso di specie, atteso che la documentazione, prodotta dalla Procura (peraltro relativa a prove precostituite), risulta, come si avrà modo di evidenziare più oltre, indispensabile ai fine della decisione ed in considerazione del fatto che la stessa è stata acquisita dalla D.D.A. di Napoli successivamente allo svolgimento del giudizio di prime cure. A ciò, si aggiunga che questa Corte, ove anche non ammettesse la produzione, effettuata dalla Procura Federale, potrebbe, comunque, acquisire la stessa, esercitando i poteri officiosi di cui all’art. 34, comma 4, C.G.S.. Passando all’esame del merito, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni che seguono. Con un primo motivo di ricorso (in realtà, quello rubricato con il n. 2, atteso che con quello rubricato con il n. 1 non vengono svolte censure nei confronti della pronuncia oggetto di gravame), il sig. Amodio denuncia l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell’odierno reclamante, di un illecito sportivo con riferimento all’incontro di cacio, più sopra indicato, chiedendo sia riconosciuta la propria estraneità ai fatti contestati. Secondo l’assunto del ricorrente, i giudici di prime cure non solo avrebbero del tutto frainteso il contenuto delle intercettazioni telefoniche nelle quali si fa riferimento alla condotta dell’Amodio ma sarebbero addirittura caduti in errore circa l’identità del “Roberto” e del “Direttore” di cui si fa menzione nelle predette comunicazioni. Trattasi di assunto del tutto infondato. Al proposito, si osserva come l’individuazione del “Roberto” e del “Direttore” - di cui si fa menzione nelle intercettazioni telefoniche intercorse tra i sodali dell’associazione criminale A.F. e S.M. e tra il primo e lo stesso Amodio - nell’odierno reclamante trovi una decisiva conferma nella intercettazione telefonica n. 15817 del 31.3.2009, depositata agli atti del presente giudizio dalla Procura Federale unitamente alle controdeduzioni all’odierno ricorso. Trattasi di intercettazione particolarmente significativa in quanto si riferisce ad una telefonata, intercorsa tra il calciatore, Biancone Cristian, e A.F., nel corso della quale quest’ultimo afferma di trovarsi sul campo di allenamento della squadra della Juve Stabia e di essere a colloquio con “Roberto Amodio”. Orbene, la predetta intercettazione telefonica - oltre a suffragare la correttezza della conclusione, cui è pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale in ordine all’individuazione nel sig. Amodio dei riferimenti al “Roberto” e al “Direttore”, contenuti nelle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione di cui è gravame – smentisce, in modo evidente, l’affermazione, compiuta dall’odierno reclamante, ovvero di essere del tutto “estraneo” al sig. Biancone Cristian. La telefonata, di cui sopra, dimostra, invece, come, a soli quattro giorni dalla disputa dell’incontro di calcio di cui è procedimento, l’A.F., l’Amodio e il Biancone fossero tra loro in contatto. Quanto, poi, all’interpretazione dell’espressione “ambasciata” che, secondo l’assunto dell’odierno reclamante, sarebbe stata del tutto fraintesa dai giudici di prime cure, questa Corte evidenzia come, anche in questo caso, il tentativo, compiuto dall’Amodio, di fornire un significato commendevole alla stessa (si sarebbe trattato di una ambasciata di pace, portata dall’Amodio al Presidente della Juve Stabia, sig. Manniello, nell’interesse del calciatore Grieco) risulta vanificato dal contenuto della intercettazione ambientale (la n. 16011 dell’1.4.2009) anche questa depositata agli atti del presente giudizio dalla Procura Federale unitamente alle controdeduzioni all’odierno ricorso. Nella predetta conversazione in ambientale, intercorsa tra A.F. e S.M., si assiste al tentativo, andato a vuoto, dello A.F. di contattare il calciatore, Biancone Cristian; nella conversazione si fa esplicitamente riferimento, stigmatizzandola, alla condotta del Biancone, si parla esplicitamente di denaro e si esprime preoccupazione per il rischio di fare una “brutta figura” con “Franco Manniello” ovvero con il Presidente della Juve Stabia. Orbene, non vi è chi non veda come il contenuto della predetta intercettazione ambientale conforti le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure circa il corretto significato da attribuirsi all’espressione “ambasciata” ovvero che si trattava del messaggio che l’Amodio aveva promesso di fare avere al Presidente della società Juve Stabia, Franco Manniello, circa le modalità di pagamento della somma, richiesta dal Biancone come controprestazione dell’alterazione del risultato dell’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 4.4.2009. Alla luce di quanto sopra, il primo motivo di ricorso risulta infondato. Con il secondo motivo di ricorso, l’odierno reclamante si duole dell’errore compiuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale che avrebbe applicato allo stesso l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S.. In merito, si osserva come il predetto motivo di ricorso sia inammissibile per evidente difetto di interesse atteso che, per come riconosciuto dallo stesso reclamante, la sanzione, applicata a quest’ultimo, è quella minima prevista per la violazione di cui all’art. 7 C.G.S.. Venendo, infine, all’ultimo motivo di ricorso con il quale l’Amodio, dopo avere riportato un vero e proprio florilegio della giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva, formatasi in tema di illecito sportivo, conclude nel senso della insussistenza di qualsivoglia prova “oltre ogni ragionevole dubbio” del coinvolgimento dell’odierno reclamante nella vicenda di cui è giudizio, si osserva quanto segue.. Questa Corte ritiene utile richiamare, seppure sinteticamente, gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni telefoniche al fine di determinare la responsabilità dei soggetti deferiti per illecito sportivo. In merito, particolarmente significativa appare la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004) ove si legge: “Circa la valenza probatoria dei risultati dell'attività di intercettazione di comunicazioni, questa commissione ritiene di aderire all'orientamento de//a Suprema Corte (tra le altre, Cass., V sez., 29.10.2002, n. 1021) secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prove della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qua/ora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro). Orbene, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, questa Corte ritiene che, nella fattispecie che ci occupa, gli indizi scaturenti dalle intercettazioni telefoniche (sia quelle sulle quali è stata fondata la decisione gravata sia quella depositata dalla Procura Federale in allegato alle proprie controdeduzioni) presentino i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Amodio Roberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it