• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011
8) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRESUNTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 2 E 5, 7, COMMI 4 E 6 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. AMODIO ROBERTO ED AI CALCIATORI BIANCONE CRISTIAN E SPADAVECCHIA VITANGELO, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011
8) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRESUNTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 2 E 5, 7, COMMI 4 E 6 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. AMODIO ROBERTO ED AI CALCIATORI BIANCONE CRISTIAN E SPADAVECCHIA VITANGELO, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011)
Con atto, datato 13.10.2011, la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. ha preannunciato ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.11) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica. La predetta decisione ha riconosciuto: a) la responsabilità oggettiva della Società S.S. Juve Stabia S.p.A. a cagione della violazione, da parte del sig. Amodio Roberto (all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società S.S. Juve Stabia S.p.A.), degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1 e 2, del C.G.S., in relazione all’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., stante l’avvenuta alterazione del risultato della predetta gara; b) la responsabilità presunta della Società S.S. Juve Stabia S.p.A. a cagione della violazione, da parte dei signori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, degli artt. 1, comma 1, 6, comma 1 e 7, comma 1, del C.G.S., in relazione all’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 13.10.2011, degli atti ufficiali, la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. faceva pervenire, in data 17.10.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S.. La Procura Federale ha controdedotto al ricorso, depositando ulteriore documentazione trasmessa dalla D.D.A. di Napoli. In sede di udienza, l’odierna reclamante si è opposta alla predetta produzione documentale, eccependo l’inammissibilità della stessa. A questo ultimo proposito, questa Corte evidenzia come la produzione documentale, effettuata dalla Procura Federale, sia ammissibile alla luce della previsione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. a tenore della quale in grado di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la
parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”; trattasi di condizioni queste ultime che ricorrono entrambe nel caso di specie, atteso che la documentazione, prodotta dalla Procura (peraltro relativa a prove precostituite), risulta, come si avrà modo di evidenziare più oltre, indispensabile ai fine della decisione ed in considerazione del fatto che la stessa è stata acquisita dalla D.D.A. di Napoli successivamente allo svolgimento del giudizio di prime cure. A ciò si aggiunga che questa Corte, ove anche non ammettesse la produzione, effettuata dalla Procura Federale, potrebbe, comunque, acquisire la stessa, esercitando i poteri officiosi di cui all’art. 34, comma 4, C.G.S.. Passando all’esame del merito, questa Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato per le ragioni che seguono. Con un primo motivo di ricorso (in realtà, quello rubricato con il n. 2, atteso che con quello rubricato con il n. 1 non vengono svolte censure avverso la pronuncia oggetto di gravame), la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. denuncia l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte del sig. Roberto Amodio (all’epoca dei fatti, direttore sportivo dell’odierna reclamante), di un illecito sportivo con riferimento all’incontro di cacio, più sopra indicato, chiedendo sia riconosciuta la propria estraneità ai fatti contestati. Secondo l’assunto della ricorrente, i giudici di prime cure non solo avrebbero del tutto frainteso il contenuto delle intercettazioni telefoniche nelle quali si fa riferimento alla condotta del sig. Amodio Roberto ma sarebbero addirittura caduti in errore circa l’identità del “Roberto” e del “Direttore” di cui si fa menzione nelle predette comunicazioni. Trattasi di assunto del tutto infondato. Al proposito, si osserva come l’individuazione del “Roberto” e del “Direttore” - di cui si fa menzione nelle intercettazioni telefoniche intercorse, tra i sodali dell’associazione criminale A.F. e S.M. e tra il primo e lo stesso Amodio – in quest’ultimo trovi una decisiva conferma nella intercettazione telefonica n. 15817 del 31.3.2009, depositata agli atti del presente giudizio dalla Procura Federale unitamente alle controdeduzioni all’odierno ricorso. Trattasi di intercettazione particolarmente significativa in quanto si riferisce ad una telefonata, intercorsa tra il calciatore, Biancone Cristian, e A.F., nel corso della quale quest’ultimo afferma di trovarsi sul campo di allenamento della squadra della Juve Stabia e di essere a colloquio con “Roberto Amodio”. Orbene, la predetta intercettazione telefonica - oltre a suffragare la correttezza della conclusione, cui è pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale in ordine all’individuazione nel sig. Amodio dei riferimenti al “Roberto” e al “Direttore”, contenuti nelle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione di cui è gravame – smentisce, in modo evidente, l’affermazione, compiuta dall’odierna reclamante, circa la non conoscenza del sig. Biancone da parte dell’Amodio. La telefonata, di cui sopra, dimostra, invece, come, a soli quattro giorni dalla disputa dell’incontro di calcio di cui è procedimento, l’A.F., l’Amodio e il Biancone fossero tra loro in contatto. Quanto, poi, all’interpretazione dell’espressione “ambasciata” che, secondo l’assunto dell’odierna reclamante, sarebbe stata del tutto fraintesa dai Giudici di prime cure, questa Corte evidenzia come, anche in questo caso, il tentativo, compiuto dalla Società S.S. Juve Stabia S.p.A., di fornire un significato commendevole alla stessa (si sarebbe trattato di una ambasciata di pace, portata dall’Amodio al Presidente della Juve Stabia, sig. Manniello, nell’interesse del calciatore Grieco) risulta vanificato dal contenuto dell’intercettazione ambientale (la n. 16011 dell’1.4.2009), anche questa depositata agli atti del presente giudizio dalla Procura Federale unitamente alle controdeduzioni all’odierno ricorso. Nella predetta conversazione in ambientale, intercorsa tra A.F. e S.M., si assiste al tentativo, andato a vuoto, dello A.F. di contattare il calciatore, Biancone Cristian; nella conversazione si fa esplicitamente riferimento, stigmatizzandola, alla condotta del Biancone, si parla esplicitamente di denaro e si esprime preoccupazione per il rischio di fare una “brutta figura” con “Franco Manniello” ovvero con il Presidente della Juve Stabia. Orbene, non vi è chi non veda come il contenuto della predetta intercettazione ambientale conforti le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure circa il corretto significato da attribuire all’espressione “ambasciata” ovvero che si trattava del messaggio che l’Amodio aveva promesso di fare avere al Presidente della società Juve Stabia circa le modalità di pagamento della somma, richiesta dal Biancone come controprestazione dell’alterazione del risultato dell’incontro di calcio Juve Stabia-Sorrento del 4.4.2009. Alla luce delle superiori considerazioni, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato infondato. Con il secondo motivo di ricorso, l’odierna reclamante si duole dell’errore compiuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale che avrebbe applicato al sig. Amodio Roberto l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S.. In merito, si osserva come il predetto motivo di ricorso sia inammissibile per evidente difetto di interesse atteso che, per come riconosciuto dalla stessa reclamante, la sanzione, applicata al sig. Amodio, è quella minima prevista per la violazione di cui all’art. 7 C.G.S.. Venendo al terzo motivo di ricorso con il quale la reclamante - dopo avere riportato un vero e proprio florilegio della giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva, formatasi in tema di illecito sportivo - conclude nel senso della insussistenza di qualsivoglia prova “oltre ogni ragionevole dubbio” del coinvolgimento dell’odierno reclamante nella vicenda di cui è giudizio, si osserva quanto segue. Questa Corte ritiene utile richiamare, seppure sinteticamente, gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni telefoniche al fine di determinare la responsabilità dei soggetti deferiti per illecito sportivo. In merito, particolarmente significativa appare la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004) ove si legge: “Circa la valenza probatoria dei risultati dell'attività di intercettazione di comunicazioni, questa commissione ritiene di aderire all'orientamento de//a Suprema Corte (tra le altre, Cass., V sez., 29.10.2002, n. 1021) secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prove della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qua/ora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro). Orbene, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, questa Corte ritiene che, nella fattispecie che ci occupa, gli indizi scaturenti dalle intercettazioni telefoniche (sia quelle sulle quali è stata fondata la decisione gravata sia quella depositata dalla Procura Federale in allegato alle proprie controdeduzioni) presentino i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza. Da quanto sopra discende il rigetto anche di questo motivo di ricorso. Con l’ultimo motivo di ricorso, la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. contesta la decisione dei giudici di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto, a carico della reclamante, la responsabilità presunta a cagione della violazione, da parte dei signori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, degli artt. 1, comma 1, 6, comma 1 e 7, comma 1, C.G.S., in relazione all’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, nonché l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., stante l’avvenuta alterazione del risultato della predetta gara. La censura coglie nel segno. Da un lato, infatti, l’illecito sportivo, frutto del pactum sceleris cui hanno preso parte i tesserati, Amodio Roberto e Biancone Cristian, nonché i sodali dell’associazione criminosa di stampo camorristico, A.F. e S.M., non è pervenuto alla stadio della consumazione atteso che il risultato dell’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009 è stato alterato dall’illecito sportivo, autonomamente posto in essere dal portiere del Sorrento, Spadavecchia Vitangelo. Quanto sopra esclude che possa affermarsi la responsabilità presunta della Società S.S. Juve Stabia S.p.A., aggravata, ai sensi dell’art. 7, comma 6, C.G.S., stante l’avvenuta alterazione del risultato della predetta gara, con riferimento ad un illecito sportivo, fermatosi allo stadio del tentativo e che non ha comportato l’alterazione del risultato della gara e dal quale, pertanto, la Società reclamante non ha tratto quel “vantaggio”, cui fa esplicito riferimento l’art. 4, comma 5, C.G.S.. Del pari, ma per diversa ragione, deve essere escluso che possa affermarsi la responsabilità presunta della Società S.S. Juve Stabia S.p.A. con riferimento all’illecito sportivo, autonomamente posto in essere dal portiere del Sorrento, Spadavecchia Vitangelo. In merito, questa Corte ritiene che ricorra l’esimente di cui alla seconda parte dell’art. 4, comma 5, C.G.S., atteso che sussiste almeno un ragionevole dubbio in ordine al fatto che la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. abbia ignorato l’illecito sportivo autonomamente perpetrato dallo Spadavecchia. Al proposito, appare decisiva la circostanza, evidenziata dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale, ovvero che A.F. e S.M., appresa la notizia che il calciatore, Spadavecchia Vitantonio, aveva investito una somma considerevole sulla sconfitta della propria squadra nell’incontro Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, interruppero ogni rapporto con il Biancone Cristian con il quale avevano intavolato avanzate trattative per ottenere l’alterazione del risultato dell’incontro di calcio di cui è indagine; il che induce quantomeno a dubitare che il sig. Amodio Roberto, e, per il tramite dello stesso, la Società S.S. Juve Stabia S.p.A., abbiano avuto consapevolezza della predetta circostanza. Alla luce dell’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso, si ritiene di dovere procedere alla rideterminazione della sanzione nei termini di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli) ridetermina la sanzione inflitta in punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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8) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRESUNTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 2 E 5, 7, COMMI 4 E 6 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. AMODIO ROBERTO ED AI CALCIATORI BIANCONE CRISTIAN E SPADAVECCHIA VITANGELO, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell’11.10.2011)"