F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 15 Dicembre 2011 (180) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE’ (Presidente della Società Neapolis Mugnano Srl), la Societá NEAPOLIS MUGNANO Srl ▪ (nota N°. 3026/1608 pf 10-11/AM/LG/gb del 15.11.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 15 Dicembre 2011
(180) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE’ (Presidente della Società Neapolis Mugnano Srl), la Societá NEAPOLIS MUGNANO Srl ▪ (nota N°. 3026/1608 pf 10-11/AM/LG/gb del 15.11.2011).
Con nota del 15.11.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Fabrizio Bouchè, Presidente della Società FC Neapolis Mugnano Srl e la stessa Società F.C. Neapolis Mugnano Srl, per sentire rispondere: il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8 comma 1, 2 e 4 del CGS così come integrati anche dalle disposizioni contenute nel C.U. n. 117/A del 25.5.2010, per avere, quale presidente della Società Neapolis Mugnano Srl, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, al divieto di fornire informazioni mendaci agli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze F.I.G.C., nonché, ancora, al dovere di dare esecuzione a eventuali decisioni assunte da competenti organi federali: A) prodotto all’atto della richiesta di iscrizione al Campionato di II Divisione della Lega PRO per la stagione sportiva 2010/11 una perizia giurata contenente informazioni risultate, poi, in seguito ai controlli effettuati dalla Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro, non veritiere circa la rispondenza dell’impianto sportivo “Vallefuoco”, in uso alla propria Società, a tutti i requisiti strutturali (Criteri A e Criteri B) previsti dal vigente Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici organizzati dalla Lega Pro come disposto nel C.U. F.I.G.C. n.117/A del 25.5.2010; B) ottenuto, per l’effetto, il rilascio della Licenza Nazionale F.I.G.C. per la partecipazione al Campionato di II Divisione organizzato dalla Lega Pro per la stagione sportiva 2010/11 e, conseguentemente, l’iscrizione della Società F.C. Neapolis Mugnano a quest’ultima competizione sportiva cui, invece, la stessa non avrebbe potuto essere ammessa stante le gravi carenze strutturali dell’impianto sportivo “Vallefuoco”, sito in Mugnano, di Napoli (NA), in uso come detto, alla medesima per le partite interne; C) omesso di dare e/o fare dare esecuzione alle prescrizioni dettate dalla Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro al fine di “adeguare” alla vigente normativa l’impianto sportivo “Vallefuoco” al punto da non rendere garantite nello stesso adeguate condizioni di sicurezza, finanche in assenza di pubblico; la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente. All’inizio della riunione odierna il Sig. Fabrizio Bouché e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Fabrizio Bouché e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio Bouché, sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per la Società FC Neapolis Mugnano Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a punti 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Fabrizio Bouché;
▪ penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società FC Neapolis Mugnano Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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