F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 15 Dicembre 2011 (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PELLICORI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società Torino FC Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), Società TORINO FC Spa ▪ (nota N°. 2811/320 pf 10-11/SP/blp dell’8.11.2011). (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PELLICORI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società Torino FC Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), Società TORINO FC Spa ▪ (nota N°. 2810/390 pf 10-11/SP/blp dell’8.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 15 Dicembre 2011 (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PELLICORI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società Torino FC Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), Società TORINO FC Spa ▪ (nota N°. 2811/320 pf 10-11/SP/blp dell’8.11.2011). (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PELLICORI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Società Torino FC Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), Società TORINO FC Spa ▪ (nota N°. 2810/390 pf 10-11/SP/blp dell’8.11.2011). Il deferimento Con due distinti provvedimenti emessi in data 8.11.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Alessandro Pellicori, per rispondere in entrambi i deferimenti della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, CGS, in quanto contravveniva all’obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale emesso il 20.4.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, nell’ambito della procedura arbitrale n. 4 S/S 2009/2010; veniva altresì deferito il Torino FC Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS per i fatti ascrivibili al suddetto tesserato. Il Torino FC Spa faceva pervenire una memoria difensiva nei termini previsti, mediante la quale contestava gli addebiti sollevati nei propri confronti dalla Procura federale in entrambi i deferimenti, in quanto il Signor Pellicori all’epoca dei fatti, non risultava essere tesserato con la suddetta Società. All’odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura federale, ed i legali di entrambi i deferiti. Le parti congiuntamente hanno richiesto la riunione dei due procedimenti. La richiesta viene accolta dalla Commissione disciplinare. Il Signor Alessandro Pellicori si è inoltre accordato con la Procura federale al fine di formulare richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS. In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Pellicori ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Commissione disciplinare nazionale Alessandro Pellicori, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. In ordine alla posizione del Torino FC Spa, la Procura federale ha insistito nella richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. Il difensore del FC Torino Spa, si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito nei confronti della propria assistita. I motivi della decisione La Commissione disciplinare, esaminati gli atti, all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Con riferimento alla procedura arbitrale n. 4 S/S 2009/2010 è emerso che il calciatore Alessandro Pellicori non provvedeva a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato il 20.4.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. In relazione alla posizione del Torino FC Spa, da una verifica presso l’anagrafe Federale, risulta che all’epoca dei fatti contestati al Signor Pellicori, quest’ultimo non risultava essere tesserato con la Società deferita. L’eccezione spiegata dalla Società deferita, risulta pertanto fondata; conseguentemente non è configurabile alcun genere di responsabilità a carico del Torino FC Spa. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), nei confronti del Sig. Alessandro Pellicori. Proscioglie il Torino FC Spa da ogni addebito.
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