F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 15 Dicembre 2011 (110) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Santegidiese Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD SANTEGIDIESE Srl (nota n. 1776/662pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 15 Dicembre 2011
(110) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Santegidiese Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD SANTEGIDIESE Srl (nota n. 1776/662pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011).
La CDN: rilevato che, con atto del 27 settembre 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Claudia Paliotti, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società SSD Santegidiese srl, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti nn. 3 e 4 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, di copia del verbale dell’Assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal Presidente della Società, nonché di copia dello statuto sociale all’epoca vigente; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Claudia Paliotti, della sanzione del’inibizione per giorni quaranta ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge alla Signora Paliotti Claudia l’inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società SSD Santegidiese Srl l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00)
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