F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 15 Dicembre 2011 (113) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE SPECIALE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Vigevano Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO Srl (nota n. 1773/652pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 15 Dicembre 2011 (113) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE SPECIALE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Vigevano Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO Srl (nota n. 1773/652pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011). Con provvedimento del 28 settembre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Davide Speciale, Presidente e legale rappresentante della società Vigevano Calcio s.r.l., per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 3), lettera A) del C.U. n. 200 del 21 giugno 2010, ai fini dell’ammissione al campionato di serie D 2010 / 2011, per non aver depositato entro il termine del 9 luglio 2010 copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010 / 2011, vidimata per conformità dal Presidente della società; b) la società Vigevano Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma I°, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. I soggetti deferiti hanno omesso di fare pervenire nei termini consentiti memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Davide Speciale, Presidente e legale rappresentante della società Vigevano Calcio Srl l’inibizione per giorni 30 (trenta); b) alla società Vigevano Calcio s.r.l. l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00). Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutato anche il comportamento processuale dei deferiti i quali, nei termini loro consentiti, non hanno depositato memorie difensive, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto. Difatti entro il termine del 9 luglio 2010, stabilito dal C.U. del Comitato Interregionale n. 200 del 21 giugno 2010 ai fini dell’ammissione al campionato nazionale di Serie D 2010 / 2011, la società Vigevano Calcio s.r.l. non ha depositato copia del verbale di assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010 / 2011, vidimata per conformità dal Presidente della medesima società, in tal modo risultando inadempiente a quanto previsto alla lettera A), punto 3) del predetto C.U.; detta inosservanza, costituente illecito disciplinare, è stata accertata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettanti (Co.Vi.So.D.) con nota del 20 dicembre 2010. In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: a) al sig. Davide Speciale l’inibizione per giorni 30 (trenta); b) alla Società Vigevano Calcio Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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