F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 15 Dicembre 2011 (114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BENETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Mezzolara) E DELLA SOCIETA’ ASD MEZZOLARA (nota n. 1822/631pf10-11/AM/LG/mg del 28.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 15 Dicembre 2011 (114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BENETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Mezzolara) E DELLA SOCIETA’ ASD MEZZOLARA (nota n. 1822/631pf10-11/AM/LG/mg del 28.9.2011). La CDN: rilevato che, con atto del 28 settembre 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Sergio Benettintonio, nella sua qualità all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Mezzolara Srl, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto n.3 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, di copia del verbale di conferimento dei poteri; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Sergio Benetti, della sanzione del’inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; la Società deferita ha fatto pervenire a questa Commissione una breve nota, che tuttavia è stata stralciata dagli atti in quanto fuori termine. P.Q.M. infligge al Signor Benetti Sergio l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Mezzolara Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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