F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/10 e pubblicato sul COMUNICATO UFFICIALE LND N.61 del 07/10/10 VERTENZA: all. Vincenzo MATRONE / A.C. FORIO ( 81/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 02/10/10 e pubblicato sul COMUNICATO UFFICIALE LND N.61 del 07/10/10
VERTENZA: all. Vincenzo MATRONE / A.C. FORIO
( 81/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO
Con ricorso del 6 novembre 2009 l’allenatore dilettante signor Vincenzo Matrone, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.C. Forio, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il signor Vincenzo Matrone precisa che, con regolare scrittura privata del 18 agosto 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in otto rate e più precisamente € 500,00 il 30 settembre 2009 e altre sette rate mensili da € 1.000 il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre 2009 ed il 31 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo e 30 aprile 2010. Con il reclamo in esame, il signor Vincenzo Matrone, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Forio di corrispondergli quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00). Sui predetti importi richiede gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. L’allenatore allega, oltre ad una lettera della società del 24 settembre 2009 con la quale viene esonerato dall’incarico di allenatore ed una sua tempestiva lettera di presa d’atto con la quale si mette a disposizione della società sino al termine della stagione sportiva, anche la fotocopia di un assegno in suo favore di € 1.500,00 datato 30 dicembre 2009 che corrisponde, a suo dire, ad un acconto sulla somma complessiva di € 7.500,00. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 12 gennaio 2010 ha invitato la A.C. Forio a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Al riguardo si precisa che sia la ricevuta di ritorno della raccomandata indirizzata alla società sia quella spedita all’allenatore non sono ritornate debitamente firmate dai rispettivi destinatari. Da accertamenti effettuati le stesse non risultano giacenti presso i competenti uffici postali ma quella indirizzata alla società regolarmente consegnata in data 15 gennaio 2010 dal portalettere, mentre quella indirizzata all’allenatore ritirata dallo stesso allo sportello postale in data 19 gennaio 2010. Quest’ultima circostanza induce a presumere che le ricevute in argomento siano andate smarrite dopo la regolare consegna delle raccomandate. L’allenatore,con raccomandata del 27 aprile 2010 ha confermato il regolare incasso dell’assegno di € 1.500,00 datato 30 dicembre 2009 e nel contempo ha dichiarato di non aver ricevuto il saldo delle ultime sei rate scadute per un importo totale di € 6.000,00 (seimila/00). La raccomandata è stata inviata anche alla società A.C. Forio e da quest’ultima ricevuta in data 4 maggio 2010 come risulta dalla ricevuta di ritorno fornita dal signor Matrone con raccomandata del 10 luglio 2010. Il Comitato Regionale Campania, su richiesta del 15 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera in pari data ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la A.C. Forio, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 12 gennaio 2010 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 15 successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso, così come integrato dall’allenatore con sua del 27 aprile 2010 meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.C. Forio di corrispondere all’allenatore signor Vincenzo Matrone la complessiva somma di € 6.105,00 (seimilacentocinque/00) relativa ad € 6.000,00 (seimila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 105,00 (centocinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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