F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049 del 20 Dicembre 2011 (511) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA federale A CARICO DI: MARCO VACCA (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Società ASD Cagliari C/5), EFISIO PISANO (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Società ASD Cagliari C/5), STEFANO DEGANO (Consigliere e Legale rappresentante della Società ASD Cagliari C/5), Societá ASD CAGLIARI C/5 ▪ (nota n. 8751/718pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049 del 20 Dicembre 2011
(511) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA federale A CARICO DI: MARCO VACCA (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Società ASD Cagliari C/5), EFISIO PISANO (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Società ASD Cagliari C/5), STEFANO DEGANO (Consigliere e Legale rappresentante della Società ASD Cagliari C/5), Societá ASD CAGLIARI C/5 ▪ (nota n. 8751/718pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).
Il Comunicato Ufficiale n. 798 / 18 giugno 2010 della FIGC LND Divisione Calcio a 5 aveva pubblicato l’elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione ai Campionati Nazionali della suddetta Divisione Stagione sportiva 2010/2011. Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2010 dovevano presentare alla Segreteria della Divisione a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato di competenza (nel caso in esame di Serie A), unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco. Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 26 luglio 2010, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2010 era perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed era ordinatorio per la documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino al 26 luglio successivo, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore alla domanda di iscrizione. Tale normativa prevedeva altresì che nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al Campionato, alla Società, che avesse inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito di detta documentazione, fosse comunque inflitta l’ammenda ivi prevista di € 800,00 per ogni inadempimento che risultava consumato. Il mancato rispetto del primo termine era dalla normativa qualificato illecito disciplinare. Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, ne informava con nota scritta la Procura federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare. Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 22 dicembre 2010 portava a conoscenza della Procura federale che la Società ASD Cagliari Calcio a 5, partecipante al Campionato Serie A Calcio a 5, non aveva depositato nei termini di cui sopra la documentazione prevista alla lettera A punto n. 7 del C.U. afferente la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 31 luglio 2011 di importo pari ad € 30.000,00, sicchè l’Organo requirente, con atto datato 17 maggio 2011 deferiva a questa Commissione Disciplinare la società ASD Cagliari Calcio a 5, nonché i Sigg.ri Marco Vacca, Efisio Pisano e Stefano Degano, quali Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Società il primo, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Società il secondo, Consigliere e legale rappresentante della Società il terzo, per rispondere le tre persone fisiche della violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione alla lettera A punto 7 del C.U. n. 798/2010 sopra richiamato e la società ASD Cagliari Calcio a 5 per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS. Instauratosi il contraddittorio innanzi questa Commissione, comparsi la Procura federale ed il Sig. Marco Vacca, veniva disposta l’acquisizione dalla Segreteria della Divisione Calcio a 5 della documentazione afferente l’iscrizione della Società deferita al campionato di competenza. Da detta documentazione, tempestivamente pervenuta, è risultato che la Società deferita aveva depositato nei termini la fidejussione bancaria richiesta dalla normativa, sicchè la Procura federale, nella riunione del 15 dicembre 2011, di prosecuzione della precedente riunione del 13 ottobre 2011, che era stata rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione della documentazione di cui sopra, chiedeva che fosse dichiarato il non luogo a procedere. Di tale richiesta ha preso atto il Sig. Marco Vacca, comparso di persona per sé e per gli altri Deferiti. P.Q.M. la Commissione disciplinare dichiara il non luogo a procedere.
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