F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (166) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA CAMPEDELLI (Presidente e Legale rappresentante AC Chievo Verona Srl), Società AC CHIEVO VERONA Srl (nota N°. 2589/1651pf10-11/SP/blp del 28.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (166) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA CAMPEDELLI (Presidente e Legale rappresentante AC Chievo Verona Srl), Società AC CHIEVO VERONA Srl (nota N°. 2589/1651pf10-11/SP/blp del 28.10.2011). Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Luca Campedelli Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Chievo Verona Srl nonchè la medesima Società per rispondere Luca Campedelli della violazione di cui all’articolo 80 delle NOIF in relazione agli articoli 1, comma 1, del CGS e 19 dello statuto della F.I.G.C., per aver ostacolato l’attività di verifica della Co.Vi.So.C. in sede di visita ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2010/2011; la Società AC Chievo Verona Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. I deferiti hanno fatto pervenire istanza per l’escussione in qualità di testimone del funzionario della CO.Vi.So.C. che ha effettuato una delle ispezioni (quella del 9/11/2010) che hanno dato origine al presente procedimento, come risulta dalla comunicazione 27/5/2011 della Co.Vi.So.C. alla Procura federale. All’udienza del 20/12/2011 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per 2 (due) mesi per il Campedelli e dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per il Chievo Verona. Il difensore dei deferiti si è riportato alla richiesta istruttoria già formulata e comunque ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. In via preliminare va rigettata l’istanza di escussione in qualità di teste del funzionario Co.Vi.So.C. autore dell’ispezione del 9/11/2010. In primo luogo l’istanza è formulata genericamente senza neppure indicare le circostanze sulle quali il teste dovrebbe riferire. In ogni caso i fatti sono pacifici, il teste ha già dettagliatamente riferito per scritto sull’esito dell’ispezione e la documentazione acquisita è del tutto esauriente. Dagli atti risulta infatti pienamente provato che gli ispettori della Co.Vi.So.C., nel corso della visita ispettiva del 21 settembre 2010, non poterono acquisire copia dei principali contratti di sponsorizzazione stipulati dalla Società AC Chievo Verona Srl a causa del rifiuto della Società che opponeva un generico vincolo di riservatezza che avrebbe interessato la richiesta documentazione; La segreteria della Co.Vi.So.C., con nota prot. n. 3323.04/VM/cc del 25 ottobre 2010, richiedeva nuovamente alla Società AC Chievo Verona Srl di fornire, ai fini di una corretta e completa istruttoria, copia dei contratti di sponsorizzazione con le Società Mekur Win, Givova, Bellatrix Srl e Mavecon, sottolineando che gli ispettori della Co.Vi.So.C. sono tenuti, ai sensi dell’art. 78, comma 5, delle NOIF, “alla stretta osservanza del segreto d’ufficio”. La AC Chievo Verona Srl replicava con nota ricevuta dalla Co.Vi.So.C. prot. n. 3348 in data 2 novembre 2010, ribadendo che i contratti di sponsorizzazione, riguardando Società terze con le quali erano stati stipulati accordi di riservatezza, non potevano essere forniti, né trasmessi in copia. La Co.Vi.So.C. disponeva due ulteriori ispezioni in data 9/11/2010 e 21/2/2011 con uguale esito in quanto la Società AC Chievo Verona Srl continuava ad opporre il vincolo di riservatezza della citata documentazione, ignorando le motivazioni addotte dalla Co.Vi.So.C.. Non v’è dubbio che ai sensi dell’art. 80, comma 2, lettera a) delle NOIF la Co.Vi.So.C eserciti le proprie penetranti funzioni di controllo, in occasione delle verifiche ispettive per il tramite del nucleo di ispettori della Co.Vi.So.C. (art. 87, lettera a) delle NOIF) mediante richiesta alle Società di esibizione e deposito di dati e di documenti contabili e societari. Tale funzione, pertanto, non può incontrare limitazioni nella generica opposizione della parte per non meglio specificati motivi di privacy, se non in caso di ben individuati vincoli normativi. Assume tuttavia rilievo la circostanza evidenziata dalla difesa dei deferiti, incredibilmente omessa nell’atto di deferimento, relativa all’atto di ispezione del 9/11/2010, laddove si da atto del compiuto esame dei contratti in argomento in assenza di significative obiezioni sul loro contenuto. Per i su esposti motivi, ritiene la Commissione che il diniego all’acquisizione di documentazione per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle Società nei termini stabiliti dalla normativa federale, integri la violazione della violazione prevista dall’articolo 80 delle NOIF, in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., ascrivibile a Luca Campedelli, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società AC Chievo Verona Srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. Risultano congrue per tali violazioni, tenuto conto delle circostanze del fatto, così come correttamente ricostruito, le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge a Campedelli Luca la sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società AC Chievo Verona Srl quella dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).
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