F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (143) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante Società Alma J. Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Alma J. Fano 1906 Srl), Società ALMA J. FANO 1906 Srl (nota N°. 2220/1004 pf10-11/SP/mg del 14.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (143) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante Società Alma J. Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Alma J. Fano 1906 Srl), Società ALMA J. FANO 1906 Srl (nota N°. 2220/1004 pf10-11/SP/mg del 14.10.2011). Il Deferimento Con atto del 14 ottobre 2011 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: il Sig. Alberto Caverni (all’epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl); il Sig. Giorgio D’Innocenzo (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl); la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl; per rispondere: i Sig.ri Alberto Caverni e Giorgio D’Innocenzo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II del C.U. n. 117/A del 25/05/2010, per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2010, a “sanare il mancato rispetto” del criterio B di cui all’art. 18 dell’Allegato “B” del C.U. n. 117/A del 25.5.2010, non avendo realizzato entro il termine previsto la sala lavoro giornalisti e fotografi (art. 18); la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la violazione ascritta ai propri legali rappresentanti. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite a seguito della trasmissione da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC alla Procura federale della comunicazione della Lega italiana calcio professionistico del 31.1.11, emergeva che la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl in violazione di quanto previsto dal Titolo II – criteri infrastrutturali- del C.U. n. 117/A del 25/5/2010 (sistema Licenze nazionali 2010/2011), non aveva provveduto, entro il termine del 31.12.2010, a “sanare il mancato rispetto” del criterio B di cui all’artt. 18 dell’Allegato “B” del C.U. n. 117/A del 25.5.2010 realizzando la sala lavoro giornalisti e fotografi (art. 18) e la sala conferenze stampa (art. 19). All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Alberto Caverni. Giorgio D’Innocenzo e la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Alberto Caverni, Giorgio D’Innocenzo e la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alberto Caverni, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.333,34 (€ tremilatrecentotrentatre/34); pena base per il Sig. Giorgio D’Innocenzo, sanzione dell’ dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.333,34 (€ tremilatrecentotrentatre/34); pena base per la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.666,67 (€ seimilaseicentosessantasei/67)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 3.334,34 (€ tremilatrecentotrentatre/34) ciascuno, per i Sig.ri Alberto Caverni e Giorgio D’Innocenzo; ▪ ammenda di € 6.666,67 (€ seimilaseicentosessantasei/67) per la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it