F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (164) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 Srl (nota N°. 2568/1425 pf10-11/GR/mg del 27.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (164) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 Srl (nota N°. 2568/1425 pf10-11/GR/mg del 27.10.2011). la Commissione disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare dell’incolpata e l’applicazione alla stessa dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), mentre il Presidente del sodalizio deferito ha invocato il rigetto dell’incolpazione, osserva quanto segue. In relazione ai gravi fatti di violenza accaduti in data 27 marzo 2011 in occasione della gara Marsala-Hinterreggio il Giudice Sportivo ha già sanzionato il sodalizio ospitante per quel che concerne quanto posto in essere da suoi tesserati e da suoi sostenitori, prendendo però in considerazione unicamente gli episodi verificatisi alla presenza della terna arbitrale e del commissario di campo, cioè quelli accaduti all’interno dell’impianto e fuori di esso, ma tra questi ultimi soltanto l’episodio relativo all’aggressione subita dal direttore di gara e dai suoi collaboratori. Pertanto non può accogliersi l’eccezione difensiva relativa all’esistenza di un precedente giudicato. Arbitri e commissario di campo nulla hanno riportato nel loro referto a proposito del danneggiamento dei veicoli della Società ospite non essendo stati in grado di farlo giacché non erano stati presenti a queste ulteriori violenze; di conseguenza il Giudice Sportivo non ha deliberato su tali fatti poiché non è stato posto a conoscenza degli stessi. Ma tali atti violenti all’interno del parcheggio sito nelle immediate adiacenze dello stadio emergono pacificamente da quanto riferito dal presidente dell’Hinterreggio sia in sede di esposto-denuncia da lui presentato alla P.G. sia nel corso della sua audizione da parte del collaboratore della Procura federale. Egli ha dichiarato che mentre si allontanava a bordo della sua auto questa è stata ripetutamente colpita, anche con corpi contundenti, da sostenitori del Marsala, aggiungendo che, nel passare accanto al pullman dell’Hinterreggio, ha potuto constatare che lo stesso risultava danneggiato, con alcuni vetri infranti e parte della carrozzeria lesionata. Le affermazioni del Sig. Pellicanò trovano ulteriore riscontro in quelle rilasciate dal medico sociale della squadra ospite, presente a bordo della vettura del Sig. Pellicanò, e nelle fotografie inserite nel fascicolo che mostrano i danni subiti dal pullman dell’Hinterreggio, nonché da tutte le altre risultanze delle indagini, che dimostrano il clima di violenza instaurato dai sostenitori del Marsala a seguito della concessione agli avversari di un calcio di rigore proprio all’epilogo dell’incontro. Appare quindi plausibile oltre ogni ragionevole dubbio che i c.d. tifosi del Marsala nel corso delle loro scorribande si siano accaniti non solo contro l’auto del presidente della squadra ospite, come riferito per scienza diretta da questi e dal medico sociale, ma anche contro il pullman che riportava ben visibile la scritta Hinterreggio. Pur non essendo stati individuati singolarmente gli autori del danneggiamento della vettura e del pullman, ben si può affermare che non poteva trattarsi di altri che dei sostenitori del Marsala e che quindi tale sodalizio deve ritenersi responsabile in via oggettiva dell’accaduto. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed applica alla SSD Sport Club Marsala 1912 Srl l’ulteriore ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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