F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (168) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (Vice Presidente e Legale rappresentante Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl (nota N°. 2586/1799pf10-11/SP/blp del 28.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (168) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (Vice Presidente e Legale rappresentante Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl (nota N°. 2586/1799pf10-11/SP/blp del 28.10.2011). Il Deferimento Con provvedimento del 28.10.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Gaudiano Capone, per rispondere della violazione di cui all’art. 80, NOIF, in relazione agli artt. 1, comma 1 CGS e 19 dello Statuto della FIGC, per aver ostacolato l’attività di verifica della Co.Vi.So.C. in sede di visita ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2010/2012; nonchè Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Gaudiano Capone e la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, tramite il proprio Legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gaudiano Capone e la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, tramite il loro Legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gaudiano Capone, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.333,34 (€ tredicimilatrecentotrentatre/34)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Gaudiano Capone; ▪ ammenda di € 13.333,34 (€ tredicimilatrecentotrentatre/34) per la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it