F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (172) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITANTONIO MARCHESANO (Presidente e Legale rappresentante Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl (nota N°. 2786/230 pf11-12/SP/blp del 8.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (172) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITANTONIO MARCHESANO (Presidente e Legale rappresentante Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl (nota N°. 2786/230 pf11-12/SP/blp del 8.11.2011). Il deferimento Con provvedimento del 7.11.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Vitantonio Marchesano, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi -, punto 12), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012, pubblicato con comunicato ufficiale n. 158/A del 29/04/2011, per non aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 14/08/2011 (“non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”), le schede informative del Delegato (modulo 12/A) e del vice Delegato alla sicurezza (modulo 12/B) indicando due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia (punto 12); la Società SS Ebolitana 1925 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite il proprio Legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite il proprio Legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società SS Ebolitana 1925 Srl, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.333,34 (€ tredicimilatrecentotrentatre/34)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito nei confronti dell’altra parte deferita. la Commissione disciplinare; letto il deferimento del Procuratore federale; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l’applicazione allo stesso della sanzione di € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda, osserva quanto segue. La documentazione presente nel fascicolo, depositata dalla Procura federale all’esito delle proprie indagini, permette di ritenere provato il fatto di cui alla contestazione nella sua materialità, peraltro non contrastata dal sodalizio e dal suo presidente. L’Ebolitana entro il termine imposto dal C.U. n° 158/A del 20/4/2011 ha designato i due soggetti cui venivano affidate le rispettive mansioni di Delegato e Vice delegato, indicando però due persone prive dei requisiti indispensabili a ricoprire tali incarichi. Tale adempimento deve essere pertanto valutato nullo ad ogni effetto con la conseguenza che la successiva nuova segnalazione, stavolta indicante due soggetti aventi i necessari requisiti, non può essere considerata, come vorrebbe la difesa, una semplice correzione di una mera irregolarità formale, ma la prima ed unica valida indicazione. Questa è però pervenuta quando era già spirato il termine regolamentare innanzi indicato, circostanza che porta a ritenere sussistente la contestata violazione disciplinare, di cui deve rispondere il Presidente della Società nonché quindi quest’ultima a titolo di responsabilità diretta. Si può invece ritenere sussistenti la tenuità del fatto in esame ed il comportamento tenuto dai deferiti che hanno prontamente posto rimedio alla mancanza da loro commessa e conseguentemente applicare al deferito la sanzione indicata al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ ammenda di € 13.333,34 (€ tredicimilatrecentotrentatre/34) per la Società SS Ebolitana 1925 Srl. Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Marchesano Vitantonio la sanzione di € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda.
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