CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 30 del 21/12/2011 F.C. Internazionale Milano SpA, A.C. Milan SpA, S.S. Calcio Napoli, A.S. Roma SpA / Lega Nazionale Professionisti Serie A, altre società di Serie A e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 30 del 21/12/2011 F.C. Internazionale Milano SpA, A.C. Milan SpA, S.S. Calcio Napoli, A.S. Roma SpA / Lega Nazionale Professionisti Serie A, altre società di Serie A e Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e relatore dott. Alberto de Roberto dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE in corso finalizzate ad un eventuale amichevole componimento della controversia, acquisito nel giudizio iscritto al R.G. ricorso 8/2011, presentato in data 9 maggio 2011 e integrato il 12 e 27 maggio 2011, ricorrenti 1) F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., in persona del Vice Presidente Rinaldo Ghelfi, 2) JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A., in persona del Presidente Andrea Agnelli, 3) A.C. MILAN S.p.A., in persona del Vice Presidente Adriano Galliani, 4) S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A., in persona del Presidente Aurelio De Laurentiis, 5) A.S. ROMA S.p.A., in persona della Presidente Rosella Sensi, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Briamonte, Leandro Cantamessa, Angelo Capellini ed Eugenio Pari ed elettivamente domiciliati presso gli avvocati Leandro Cantamessa ed Eugenio Pari in Milano, via Montenapoleone 3, in forza di procura speciale in calce al ricorso e, successivamente, dal 30 novembre 2011, l’avv. Elisabetta Chiodini l’F.C. Internazionale e per l’AC Milan nei confronti di -LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, (LNP –A), in persona del Presidente Maurizio Beretta, Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.; e nei confronti (a seguito integrazione di contraddittorio) di A.S. BARI S.p.A., in persona del Presidente Vincenzo Matarrese; BOLOGNA F.C. S.p.A., in persona del Presidente Albano Guaraldi; BRESCIA CALCIO S.p.A., in persona del Presidente Luigi Corioni; UDINESE CALCIO S.p.A., in persona del Presidente Franco Soldati; U.C. SAMPDORIA S.p.A., in persona del Presidente Riccardo Garrone; CAGLIARI CALCIO S.p.A., in persona del Presidente Massimo Cellino; GENOA S.p.A., in persona del Presidente Enrico Preziosi; S.S. LAZIO S.p.A., in persona del Presidente Claudio Lotito; A.C. FIORENTINA S.p.A., in persona del Presidente Andrea Della Valle; PARMA F.C. S.p.A., in persona del Presidente Tommaso Ghirardi; CALCIO CATANIA S.p.A., in persona del Presidente Antonino Pulvirenti; CHIEVO VERONA S.p.A., in persona del Presidente Luca Campedelli; U.S. LECCE S.p.A., in persona del Presidente Pierandrea Semeraro; A.C. CESENA S.p.A., in persona del Presidente Igor Campedelli; U.S.CITTA’ di PALERMO S.p.A., in persona del Presidente Maurizio Zamparini; per ottenere in via cautelare ante causam con decreto del Presidente dell’Alta Corte, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del Codice dell’Alta Corte, la sospensione della provvisoria esecutività della decisione della Corte di Giustizia Federale, dispositivo 4 maggio 2011 (Comunicato ufficiale n. 267/CGF), nonché ovvero alternativamente dell’esecuzione della delibera al punto 3 o.d.g. assemblea straordinaria Lega Professionisti Serie A del 15 aprile 2011, inibendo altresì l’adozione di ogni altra delibera assembleare o consiliare che abbia oggetto identico o analogo a quello del 15 aprile 2011 (Definizione dei bacini di utenza ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive della stagione 2010/2011: individuazione delle società di ricerche demoscopiche e delle relative metodologie di indagine; fatturazione rata di maggio); con riserva di proporre motivi di impugnazione contro la decisione della Corte di Giustizia Federale 4 maggio 2011 quando fossero pubblicate le motivazioni, limitandosi, per il primo momento, ad un semplice preannuncio delle conclusioni nell’instaurando giudizio di merito; e successivamente per l’annullamento della decisione resa su ricorso, contro la delibera assembleare LNP-A 15 aprile 2011, dalla Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. (Comunicati ufficiali n. 267 del 4 maggio 2011 e n. 280 del 12 maggio 2011) in materia di definizione dei bacini di utenza ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive della stagione 2010/2011 (individuazione delle società di ricerche demoscopiche e delle relative metodologie di indagine), uditi nella udienza del 17 giugno 2011 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa, nonché i difensori delle parti ricorrenti – Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma – avv. Leandro Cantamessa, avv. Eugenio Pari ed avv. Michele Briamonte; i difensori delle parti resistenti - società di Serie A intimate – avv. Gian Michele Gentile, avv. Stefano Campoccia ed avv. Giuseppe Scassellati Sforzolini; il difensore della Lega Nazionale Professionisti Serie A - avv. prof. Ruggero Stincardini; i difensori della Federazione Italiana Giuoco Calcio - avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2011 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa Ritenuto in fatto 1.- Con atto 9 maggio 2011, integrato il 12 e 27 maggio 2011, le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, meglio individuate in epigrafe, hanno proposto ricorso a questa Alta Corte nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A, di alcune società di Serie A e della Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. (Comunicati Ufficiali n. 267 del 4 maggio 2011 e n. 280 del 12 maggio 2011) in materia di definizione dei bacini di utenza ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive della stagione 2010/2011 su ricorso avverso la delibera al punto 3 o.d.g. assemblea straordinaria Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15 aprile 2011 (con criteri, metodologie di indagine anche per la definizione dei bacini di utenza ai fini ripartizione diritti audiovisivi e individuazione delle società di ricerche demoscopiche). Nel ricorso iniziale a questa Alta Corte viene chiesto in via cautelare ante causam, con decreto del Presidente dell’Alta Corte ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del Codice dell’Alta Corte, la sospensione della provvisoria esecutività della decisione della Corte di Giustizia Federale, dispositivo 4 maggio 2011 (Comunicato ufficiale n. 267/CGF), nonché altri interventi meglio specificati in epigrafe. Successivamente è stato chiesto l’annullamento della decisione resa su ricorso, contro la delibera assembleare LNP A 15 aprile 2011, dalla Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. (Comunicati ufficiali n. 267 del 4 maggio 2011 e n. 280 del 12 maggio 2011) in materia di definizione dei bacini di utenza ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive della stagione 2010/2011 (individuazione delle società di ricerche demoscopiche e delle relative metodologie di indagine). Con ordinanza presidenziale 10 maggio 2011 è stata: - a) accolta, solo in parte, la richiesta cautelare e limitatamente alla sospensione del solo dispositivo 4 maggio 2011 della suindicata decisione della Corte Federale fino al termine di quindici giorni dal deposito della motivazione non ancora conosciuta; - b) disposta l’abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà e l’integrazione documentale (tutti gli atti precedenti alla Assemblea straordinaria LNP-A del 15 aprile 2011, relativi alla richiesta di proposte alle società di ricerche demoscopiche, compresa la delibera che la dispone). Con successiva ordinanza presidenziale in data 16 maggio 2011, rilevato che era stata pubblicata la motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale del 4 maggio 2011, per cui i ricorrenti erano in condizione di proporre un impugnazione con relativi motivi nei termini ridotti assegnati; che allo stato degli atti esibiti non risultavano prima facie sufficienti motivi di urgenza, che consentissero di provvedere in assenza di un contraddittorio, quanto meno sulle istanze cautelari avanzate dai ricorrenti; venivano assegnati un termine breve per consentire ai ricorrenti di notificare, anche via e mail, tutti gli atti contenenti le istanze cautelari proposte, e un altro breve termine alle controparti per controdedurre. Contestualmente veniva fissata una camera di consiglio (23 maggio 2011) per il solo esame delle istanze di sospensiva proposte, restando confermate l’abbreviazione dei termini alla metà, già disposta, e l’esigenza di chiarimenti documentati sulle richieste di proposte alle società di ricerche demoscopiche, comprese la delibera che dispone la richiesta e le risposte di disponibilità delle stesse società ed eventuale seguito; Nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2011, per l’esame delle istanze cautelari, l’avv. Eugenio Pari, per le ricorrenti, comunicava che la parte rappresentata aveva fatto sapere dell’esistenza di contatti e colloqui al fine di una generale composizione degli interessi in seno alla LNP Serie A; che conseguentemente era utile, in sede di ricorso all’Alta Corte, proporre un breve rinvio per non influenzare l’esito dei suddetti contatti; a tale richiesta la difesa delle altre parti non si erano opposte, aderendo ad un differimento, impregiudicata rimanendo ogni eccezione di rito e di merito. La Corte, preso atto della volontà delle parti, al fine di facilitare la soluzione bonaria della controversia, disponeva il rinvio a data da destinare. Il 17 giugno 2011 si è tenuta la nuova udienza, nella quale l’Alta Corte, preso atto della fissazione, in data 22 giugno p.v., dell’assemblea della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e della esistenza di trattative il consenso delle parti, tratteneva in decisione il ricorso, comunicando alle parti che la sola camera di consiglio per la decisione, senza necessità di nuova convocazione, era differita ad una data successiva al 22 giugno 2011, assegnando alle stesse parti un termine di tre giorni dalla data dell’assemblea della LNP-A per note illustrative della situazione. Con ordinanza 22 settembre 2011 il Presidente dell’Alta Corte, richiamato il verbale n. 12 del 2011 in data 17 giugno 2011, rilevato che le parti non avevano depositato note illustrative della situazione a seguito del prospettato amichevole componimento della controversia e considerata la necessità di acquisire precisi elementi per la definizione del ricorso attraverso il deposito dell’eventuale atto di accordo espresso o dell’atto con cui è stata disposta una ripartizione finale delle risorse audiovisive della stagione 2010-2011, ha assegnato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A il termine del 3 ottobre 2011 per il deposito degli atti suindicati, ovvero di relativi chiarimenti documentati, con obbligo di dare sommaria comunicazione dell’adempimento alle altre parti. A seguito del deposito, in data 21 novembre 2011, di comunicazione di intervenuto accordo da parte della LNP Serie A, nonché della documentazione inviata in data 17 novembre 2011 dalla S.S. Napoli s.p.a., il Presidente dell’Alta Corte il 24 novembre 2011 ha assegnato alle parti il termine di dieci giorni per produrre eventuali osservazioni, con avvertenza che, dopo la scadenza del suddetto termine, il collegio avrebbe tenuto la Camera di consiglio per la decisione, secondo quanto previsto nel verbale di udienza n. 12-2011 (prot. n. 00219) del 17 giugno 2011. Le parti hanno svolto le loro osservazioni sui documenti depositati in ordine alla nuova delibera dell’Assemblea della LNP-A del 7 novembre e in particolare: - per la Lega Nazionale Professionisti Serie A la difesa ha documentato lo svolgimento dei fatti relativi alla nuova delibera 7 novembre 2011, presa a larghissima maggioranza con il voto contrario solo delle società Cagliari, Napoli e Roma, confermando l’assunzione della delibera 7 novembre 2011 in sostituzione di quella precedente del 15 aprile 2011 (oggetto della decisione della Corte Federale impugnata in questa sede); - per le società resistenti la difesa degli avvocati Gian Michele Gentile, Campoccia e Scassellati Sforzolini ha sottolineato che l’unico reclamo tempestivamente proposto contro la sopravvenuta delibera della LNP-A 7 novembre 2011 era quello della SSC Napoli s.p.a., mentre la società Cagliari non avrebbe dato seguito al reclamo semplicemente preannunciato e l’A.S. Roma avrebbe presentato fuori termine il reclamo, come eccepito dalla Lega; che tre delle iniziali concorrenti (Internazionale, Milan e Juventus) non hanno più interesse sostanziale da far valere, in quanto hanno votato a favore della delibera 7 novembre 2011 che ha adottato il correttivo della riduzione ponderale dei dati delle rilevazioni Auditel; che ove si ritenga applicabile l’art. 2377 cod. civ. l’effetto sostitutivo della delibera si produrrebbe, se questa sia stata presa in conformità di legge e di statuto, per cui l’Alta Corte, non potendo pronunciarsi sul reclamo del Napoli, dovrebbe pronunciarsi sul ricorso avverso la pronuncia della Corte Federale 4 maggio 2011, dichiarandolo inammissibile per la non impugnabilità della stessa pronuncia avanti all’Alta Corte o, in subordine respingerlo per le motivazioni espresse in precedente memoria; se invece si ritenga prodotto l’effetto sostitutivo dovrebbe essere dichiarata la cessata materia del contendere, eventualmente attendendo la decisione sul reclamo del Napoli; in ogni caso la difesa conferma la legittimità di entrambe le delibere adottate dalla Assemblea della LNP-A, rimettendosi alla Corte. - per la difesa del Milan (avv. Elisabetta Chiodini, sostituita ai precedenti difensori a seguito di risoluzione consensuale) viene confermato che la delibera 7 novembre 2011 (il cui verbale è esibito nel testo integrale), per espressa indicazione, “sostituisce quella precedentemente presa il 15 aprile 2011” e che il Milan, avendo votato a favore della stessa delibera 7 novembre, non ha interesse sostanziale al proseguo del giudizio (ricorso n. 8/2011), prospettando, peraltro, il profilo relativo all’art. 2377 cod. civ., che sarebbe applicabile anche alle deliberazioni dell’art. 23 dello stesso codice, pur rimettendosi alla decisione che assumerà l’Alta Corte sulla base dei dati esposti. - per la difesa della società FC Internazionale analoghe considerazioni sono svolte dall’avv. Elisabetta Chiodini (sostituita ai precedenti difensori a seguito di risoluzione consensuale). Scaduto l’anzidetto termine, nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2011 - secondo quanto stabilito nella udienza del 17 giugno 2011 su accordo delle parti - è stato esaminato il ricorso per deciderlo sulla base anche della nuova documentazione versata in atti, sulla quale è stato realizzato un pieno contraddittorio anche attraverso le ultime osservazioni prodotte dalle parti. Considerato in diritto 1.- Il ricorso e l’oggetto della impugnazione, insieme alle acquisizioni documentali relative allo svolgimento della successiva delibera 7 novembre 2011 della LNP-A, comportano, in via preliminare, l’esame di un duplice profilo di inammissibilità, ciascuno autonomo per distinti ordini di considerazioni. Il primo attiene al contenuto del provvedimento originariamente impugnato - delibera LNP A 15 aprile 2011 - e agli effetti sulle posizioni delle società ricorrenti. Infatti è da escludere che vi fosse, al momento della proposizione della impugnazione, una lesività attuale della decisione della Lega del 15 aprile 2011, originariamente oggetto del contenzioso, attese sia la sua finalità di disporre un’indagine demoscopica con indicazione di criteri di massima, sia l’esigenza di accogliere in via prioritaria la prospettazione, unica possibile in punto di fatto e di diritto, di una interpretazione conforme all’ordinamento. Ciò deve intendersi nel senso che sul piano della legittimità vi era una necessità di ulteriori determinazioni unitarie degli organi competenti della Lega, che potevano e dovevano essere adottate solo dopo l’acquisizione dei risultati delle indagini affidate a più soggetti e solo dopo che la Lega li avesse acquisite e valutate, condividendone ed approvandone, o meno, le relative conclusioni (quando queste fossero stati acquisite) con una utilizzazione, in tutto o in parte, degli elementi raccolti e delle relative applicazioni attuative. Il provvedimento originario della LNP-A 15 aprile 2011 deve essere considerato alla stregua di tale possibile interpretazione conforme all’ordinamento e, del resto, in armonia con il successivo intervento dell’assemblea della LNP-A, che ha autonomamente definito – facendoli propri con un correttivo - i criteri e la ripartizione dei diritti televisivi per la stagione 2010/2011 (solo questa stagione interessa nel presente giudizio). Giova notare al riguardo che l’affidamento della indagine demoscopica è stato dato a più soggetti, che potevano anche formulare conclusioni non necessariamente omogenee o convergenti, e che in ogni caso doveva intervenire una determinazione finale degli organi competenti della Lega, certamente non strettamente vincolata nelle conclusioni. Non si può ammettere che la stessa Lega potesse legittimamente abdicare ad una competenza istituzionale (anche in base alle previsioni normative) di sua esclusiva spettanza, rispetto alla quale l’affidamento della indagine demoscopica non poteva avere se non una portata tecnica, meramente istruttoria e preparatoria. Ciò risulta confermato dalla complessità degli elementi da acquisire, suscettibili di ampie valutazioni e di svariate scelte attuative anche in sede di applicazione concreta e di ripartizione finale. Solo allora si sarebbe potuta apprezzare l’effettiva incidenza dei criteri concretamente fatti propri ed applicati dalla Lega sulle posizioni giuridicamente tutelate delle singole società appartenenti alla LNP-A. Quanto sopra ha una significativa valenza ai fini di escludere una effettiva lesività in concreto, rispetto alle posizioni legittimanti la proposizione di ricorso da parte delle originarie ricorrenti contro la delibera assembleare 15 aprile 2011 della LNP-A, impugnata avanti alla Corte Federale, la cui decisione deve essere confermata. Ciò a prescindere dal sopravvenuto difetto di interesse da parte delle società che hanno concorso nella maggioranza che ha approvato la nuova delibera 7 novembre 2011. Quelle residue società, che persistono nella determinazione di voler continuare il contenzioso in opposizione alle determinazioni della LNP-A, possono tutelare le loro ragioni, - si noti senza alcuna preclusione rispetto agli elementi istruttori raccolti dalle società specialistiche di indagini demoscopiche e alle loro conclusioni, anche se sotto forma di proposte attuative di ripartizione dei diritti televisivi - una volta che la Lega le abbia definitivamente fatte proprie e condivise in tutto o in parte od anche corrette o modificate. La tutela può riguardare, nei limiti dell’interesse fatto valere, la determinazione finale della LNP-A del 7 novembre 2011 relativa alla ripartizione diritti TV per il campionato 2010/2011 (l’unico che è rilevante nel presente giudizio), sia sotto il profilo della conformità al sistema previsto dalle norme vigenti, sia sotto i diversi aspetti della logicità e correttezza delle soluzioni fatte proprie ed adottate dalla Lega nella determinazione finale di ripartizione, senza alcuna preclusione derivante dal precedente affidamento istruttorio. 2.- Esiste, inoltre, un secondo autonomo e sopravvenuto motivo di inammissibilità del ricorso, in quanto in data 7 novembre 2011, dopo un ampio dibattito nell’organo competente della Lega, è intervenuta, a larghissima maggioranza, la prevista determinazione finale che ha valutato le risultanze istruttorie acquisite, ha proceduto ad una autonoma approvazione ed applicazione di criteri con correttivo e alla ripartizione conseguente dei diritti televisivi separatamente per il campionato 2010/2011 (campionato rilevante nella presente controversia). Solo questo nuovo atto può essere considerato come atto impugnabile relativamente al campionato che interessa il presente giudizio, in quanto potenzialmente suscettibile di incidere sulle contrastanti posizioni delle società concorrenti alla ripartizione dei diritti tv. Pertanto deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per gli anzidetti duplici motivi, ciascuno autonomo. 3.- Dalle predette considerazioni, relativamente ai duplici motivi di inammissibilità del ricorso, risulta ininfluente, in questa fase processuale, ogni problema relativo alla applicabilità ed incidenza dell’art. 2377 cod. civ. 4.- Sussistono giusti motivi, in relazione al complesso svolgimento dei fatti e all’accordo a grande maggioranza concluso attraverso lunghe trattative, per compensare interamente le spese del giudizio tra tutte le parti. P.Q.M. DICHIARA inammissibile il ricorso; SPESE interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2011. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 21 dicembre 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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