F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 22 Dicembre 2011 (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUIDO VENTURACCI (Resp. Sicurezza US Grosseto FC Srl), US GROSSETO FC Srl ▪ (nota n. 3204/211pf10-11/SP/blp del 21.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 22 Dicembre 2011 (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUIDO VENTURACCI (Resp. Sicurezza US Grosseto FC Srl), US GROSSETO FC Srl ▪ (nota n. 3204/211pf10-11/SP/blp del 21.11.2011). Con atto del 21 novembre 2011 il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Venturacci Guido responsabile della sicurezza dell’U.S. Grosseto Srl, e la stessa U.S. Grosseto Srl per rispondere, il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS perché, al termine della gara Grosseto – Ascoli del 22 agosto 2010, ometteva di verificare che persone non autorizzate avessero accesso allo spazio antistante gli spogliatoi, e la seconda a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte ascritte al Sig. Venturacci. I deferiti hanno presentato memoria nei termini previsti dalla normativa federale, deducendo lo stato di non tesserato del Venturacci, il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale, l’incompetenza della stessa Commissione Disciplinare Nazionale a seguito del giudizio di irrilevanza disciplinare del fatto reso dal giudice sportivo; nel merito il deferito ha dedotto l’insussistenza dell’obbligo di sorvegliare la zona dove si è verificato il fatto, e la propria estraneità ai fatti contestati, ed ha chiesto, conseguentemente, la dichiarazione del difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale e, in subordine, la dichiarazione del difetto di competenza della stessa Commissione e, comunque, il proscioglimento del deferito dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Venturacci e la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società US Grosseto Srl. E’ comparso anche il difensore del Venturacci e della Società US Grosseto Srl, il quale si è riportato alla propria memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dei deferiti. Motivi della decisione. La Commissione esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue. Dalle prove raccolte dalla Procura Federale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dall’allenatore dell’Ascoli Giustinetti Elio, dal Presidente dell’US Grosseto Camilli Piero, e dai tesserati De Matteis, Fiorillo, Coratti, Mirra e Micolucci, è emerso che al termine della gara Grosseto – Ascoli del 22 agosto 2010 vi è stato un diverbio fra il Giustinetti ed il Presidente Camilli ed i figli di questi. Sebbene l’espletata istruttoria non abbia consentito di accertare l’esatta dinamica dei fatti, è stato comunque accertato che alcuni soggetti, fra cui alcuni non tesserati e, in particolare, i figli del Presidente Camilli, hanno avuto accesso all’area antistante gli spogliatoi contribuendo ad animare una accesa discussione con comportamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti dell’allenatore della squadra ospite; d’altra parte non è neppure contestata la presenza di non tesserati nell’area antistante gli spogliatoi. L’aver consentito l’indebita presenza di persone non autorizzate in detta area, costituisce violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS anche in relazione all’art. 12 del medesimo CGS, a carico del Sig. Venturacci Guido quale responsabile della sicurezza della squadra ospitante, a nulla rilevando, a tali fini, la sua qualità di non tesserato in quanto la giurisdizione della giustizia federale deriva dal ruolo ricoperto dal deferito rilevante nell’organizzazione di una gara svoltasi nell’ambito dei una manifestazione ufficiale quale il campionato di serie B. Del pari irrilevante è pure il giudizio del giudice sportivo sui fatti svoltisi dopo la gara Grosseto – Ascoli del 22 agosto 2010 e che ha ad oggetto fatto diverso da quello oggetto del deferimento in esame limitato all’aver consentito la indebita presenza di non tesserati nell’area antistante gli spogliatoi. Va affermata anche la responsabilità della US Grosseto FC Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte ascritte al Sig. Venturacci. In relazione all’entità del fatto si ritengono eque le sanzioni indicate in dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) a Venturacci Guido e di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla US Grosseto FC Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it