F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 22 Dicembre 2011 (185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO GAMMAIDONI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Group C. di Castello, attualmente tesserato per la Società AD Voluntas Spoleto), Società SSD GROUP C. DI CASTELLO (nota n. 3171/56pf11-12/MS/vdb del 18.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 22 Dicembre 2011 (185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO GAMMAIDONI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Group C. di Castello, attualmente tesserato per la Società AD Voluntas Spoleto), Società SSD GROUP C. DI CASTELLO (nota n. 3171/56pf11-12/MS/vdb del 18.11.2011). Con atto del 18/11/2011 la Procura Federale deferiva: ▪ Il calciatore Gammaidoni Stefano, all’epoca dei fatti tesserato per la SSD Group C. Di Castello, nel corso dell’attuale S.S. 2011-2012, tesserato per la Società AD Voluntas Calcio Spoleto per rispondere della violazione dei principi di lealtà e correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1 del CGS per il comportamento scorretto, aggressivo ed offensivo messo in essere nei confronti del Presidente, Signor Crema Denis e di alcuni Dirigenti della Società Sansepolcro Calcio, come meglio descritto nella parte motiva; ▪ la Società SSD Group C. Di Castello per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato all’epoca dei fatti, calciatore Gammaidoni Stefano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del CGS. All’inizio della riunione odierna il Signor Stefano Gammaidoni ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale,rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Stefano Gammaidoni ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Gammaidoni, sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate in gare ufficiali]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui la dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) nei confronti della Società SSD Group C. Di Castello. Nessuno è comparso per la parte deferita. Il deferimento è fondato e pertanto va accolto. Le dichiarazioni rese dal Sig. Crema, dal dirigente del Sansepolcro Calcio, Signor Giorni Sauro, del massaggiatore e del magazziniere della Società Group Città di Castello, Simone Grilli e Mario Casacci, hanno confermato che il calciatore, al termine della gara del 17.3.2011, Città di Castello – San Sepolcro del campionato di serie D, con atteggiamento inspiegabilmente minaccioso e urlando, apostrofava il predetto Sig. Crema con espressioni la cui natura offensiva è indiscutibile. Di talché consegue la responsabilità oggettiva della Società deferita, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti del Sig. Stefano Gammaidoni Infligge la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) a carico della Società SSD Group C. Di Castello.
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