LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Giuliano STHEINHAUS/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
16) RICORSO DEL CALCIATORE Giuliano STHEINHAUS/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921
Con Racc.A.R. in data 5/09/2011 il sig.Giuliano STHEINHAUS, proponeva ricorso a questa Commissione
esponendo di aver concluso con la Societàà TRENTO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente
il compenso lordo di €.3.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.650,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente
somma di €.2.600,00.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla
Società (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Giuliano STHEINHAUS, nei confronti della Società TRENTO CALCIO S.r.l. per violazione
dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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