LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 23 dicembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 23 dicembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del Recupero della prima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta-Fiorentina-Napoli-Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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