LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 12 dicembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. PADOVA – Soc. TORINO del 3 dicembre 2011 – Diciottesima giornata andata

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 12 dicembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. PADOVA – Soc. TORINO del 3 dicembre 2011 – Diciottesima giornata andata Il Giudice Sportivo, letto il ricorso proposto dalla Soc. Torino in merito alla gara in oggetto; rileva le argomentazioni che la società reclamante ha posto a fondamento della richiesta di assegnazione ex art. 17- n. 1, CGS, della vittoria per 0-3, ricondursi al mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione artificiale (ex art. 29, n. 5, CGS) ed all’irregolare andamento della gara (ex art. 29, n. 3, CGS) a causa delle consequenziali reiterate interruzioni della gara; osserva la rituale proposizione del reclamo ex art 29, n. 5, CGS, presupporre necessariamente la formulazione “di una specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulata dal capitano della squadra interessata, che l’Arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara”; il rapporto arbitrale documenta che non solo tale riserva non è stata ritualmente formulata ma che, addirittura, al termine della gara “Dopo circa 30 minuti dalla sospensione definitiva alla presenza della quaterna, dell’osservatore arbitrale Cicogna Sergio, dal vice commissario Can B Emidio Morganti, dei capitani, dei dirigenti accompagnatori e del rappresentante della Procura federale, il rappresentante della Lega di Serie B sig. Samuele Visentin ci comunicava che, in accordo con le due Società, la gara sarebbe proseguita l’indomani 4/12/2011 alle ore 14.30”; per quanto attiene alla proposizione del reclamo ex art. 29, n. 3, CGS, il dettato normativo esclude la sindacabilità da parte del Giudice sportivo “dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro, o che siano devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio”: la Regola 5 del Regolamento sancisce “ che l’Arbitro …. interrompe temporaneamente la gara, la sospende o la interrompe definitivamente a seguito di interferenze esterne, di qualunque genere”; P.Q.M. dichiara – ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 co. 3 e 5 CGS - l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Soc. Torino .
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