LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 12 dicembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. VERONA – Soc. ALBINOLEFFE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 12 dicembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. VERONA – Soc. ALBINOLEFFE Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 12.46 odierne) ex art. 35 – co. 1. 3, CGS circa la condotta tenuta al 43° del secondo tempo dal calciatore Maietta Domenico (Soc. Verona) nei confronti del calciatore Hetemaj Mehmet (Soc. Albinoleffe); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, all’atto dell’esecuzione di un calcio di punizione accordato alla squadra ospite, nei pressi dell’area di rigore veronese, il calciatore Maietta si inseriva nella barriera difensiva e quindi, con repentino movimento del braccio destro, colpiva l’addome del calciatore Hetemaj, che cadeva al suolo, con atteggiamento sofferente; nessun provvedimento disciplinare era adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, telefonicamente alle ore 13.16, dichiarava: “io ed i miei collaboratori non abbiamo visto quanto accaduto”; il deprecabile gesto compiuto dal calciatore veronese, del tutto avulso dal contesto agonistico, palesemente intenzionale e potenzialmente lesivo per la zona del corpo colpita, integra, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi della “condotta violenta”, che rende ammissibile ex art. 35 – co. 1. 3, CGS, la “prova televisiva”; consegue la sanzionabilità ex art. 19, – co. 4, lettera b), CGS della condotta segnalata, nella misura che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo; P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, sanzionare il calciatore Maietta Domenico (Soc. Verona) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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