F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 1. APPELLO DEL A.C. SOMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA LAZISE/SOMMA DEL 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 25 del 7.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06
1. APPELLO DEL A.C. SOMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA LAZISE/SOMMA DEL 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 25 del 7.12.2005)
L’A.C. Somma ha proposto rituale e tempestivo gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto che aveva respinto il reclamo dalla stessa proposto avverso la regolarità della gara Olimpia Lazise – Somma del 27.11.2005, valida per il Campionato di 1° Categoria Girone A, confermando, pertanto, il risultato acquisito sul campo: Olimpia Lazise – Somma 1 – 1 (v. C.U. n. 25 del 7 dicembre 2005).
Con detto gravame la A.C. Somma ha eccepito l’errata applicazione del disposto di cui all’art. 103 bis delle N.O.I.F. che statuisce “... il calciatore può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi”. Pertanto, ritenuto che l’Olimpia Lazise aveva impiegato il calciatore Begnoni Daniele, che non aveva titolo per partecipare alla gara, ha chiesto, a carico della A.S. Olimpia Lazise, la declaratoria della perdita della stessa col risultato di 0 – 3. La C.A.F., nella riunione del 23.1.2006, ritenuto pregiudiziale accertare la posizione di tesseramento del calciatore Begnoni Daniele in favore della A.S. Olimpia Lazise, con ordinanza in pari data ha rimesso gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza sulla posizione di tesseramento del calciatore su citato (v. C.U. n. 31/C del 23 gennaio 2006). La Commissione Tesseramenti (v. C.U. n. 19/D del 24.2.2006), all’esito del giudizio di competenza, ha dichiarato nullo e privo di effetti il trasferimento del calciatore Begnoni Daniele, formalizzato e depositato tra le Società A.C. Arbizzano e la A.S. Olimpia Lazise in data 12.11.2005. Ciò premesso la C.A.F., condividendo le motivazioni addotte dalla Commissione Tesseramenti, al cui deliberato si riporta integralmente, ritenuto nullo e privo di effetti il trasferimento del calciatore su citato, accoglie il proposto reclamo e per l’effetto dispone la perdita della gara a carico della A.S. Olimpia Lazise con il
risultato di 0 – 3 ed ordina la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.C. Somma di Sona (Verona), annulla l’impugnata delibera ed infligge all’A.S. Olimpia Lazise la sanzione sportiva della perdita della gara sopra indicata con il punteggio di 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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