F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06 11. APPELLO DELL’A.S.D. CAMARO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMARO/PETROSINO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 27.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06
11. APPELLO DELL’A.S.D. CAMARO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMARO/PETROSINO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 27.4.2006)
Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Camaro, a norma dell’ art. 33 comma 1 lett. b) e c) C. G. S., ha avanzato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, C.U. n. 46 del 27 aprile 2006, relativa alla gara A.S.D. Camaro/U.S.D. Petrosino del 2.4.2006, valida per il Campionato Regionale di Eccellenza Girone A. L’odierna ricorrente lamenta in particolare, in ordine alla statuizione della Commissione Disciplinare, “la violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel C.G.S. in uno con l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. Segnatamente, l’A.S.D. Camaro rileva che erroneamente la Commissione Disciplinare, pur avendo accolto parzialmente il reclamo proposto dalla medesima società in ordine allo svolgimento dei fatti verificatisi nel corso dell’anzidetta gara, ha inflitto la sanzione della squalifica del campo di gara per 3 giornate e dell’ammenda di E 2.500,00 a titolo di responsabilità oggettiva; ritiene, in proposito, l’A.S.D. Camaro l’insussistenza della responsabilità oggettiva perché i soggetti resisi responsabili degli incidenti accaduti all’esterno del terreno di giuoco non potevano con certezza essere identificati quali sostenitori della medesima società e perché era stato attivato il normale servizio d’ordine previsto nell’occasione di incontri, come quello in esame, non considerati “a rischio”. L’ A.S.D. Camaro, pertanto, chiede la revoca della sanzione irrogata o, in subordine, la riduzione della stessa. L’appello in esame è parzialmente fondato. Le argomentazioni difensive della società ricorrente non si palesano idonee a confutare le motivazioni, conformi al dettato normativo concernente il principio della responsabilità oggettiva così come disciplinato dall’art. 2 comma 3 in relazione all’art. 11 commi 1, 2 e 3 C.G.S., correttamente dispiegate al riguardo dalla Commissione Disciplinare. Tuttavia, sul piano retributivo la sanzione irrogata appare eccessivamente afflittiva ove si consideri la condotta complessivamente corretta mantenuta da atleti e dirigenti della A.S.D. Camaro. La decisione impugnata alla luce delle superiori argomentazioni, ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, indi, essere parzialmente riformata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo, si ritiene equo rideterminare la sanzione da infliggersi all’A.S.D. Camaro nella misura di 2 giornate di squalifica del terreno di giuoco e di E 2.000,00 di ammenda. L’accoglimento parziale dell’appello, infine, impone la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Camaro di Messina, riduce a n. 2 giornate la squalifica del campo e ad E 2.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitte alla reclamante.
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