F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06 9. APPELLO DELL’A.P.D. CAMPETRA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO DELL’U.S. CALVI NOALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION S. MARTINO/CALVI NOALE DEL 30.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 52 del 3.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06
9. APPELLO DELL’A.P.D. CAMPETRA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO DELL’U.S. CALVI NOALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION S. MARTINO/CALVI NOALE DEL 30.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 52 del 3.5.2006)
Con atto d’appello proposto dinanzi a questa C.A.F., l’A.P.D. Campetra ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comittato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 52 del 3 maggio 2006, relativa alla declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dall’U.S. Calvi Noale avverso il merito della decisione concernente la gara Union S. Martino – Calvi Noale del 30.4.2006. Preliminarmente deve essere rilevato, a norma dell’art. 29 C.G.S., che l’odierna appellante è priva di legittimazione ad agire perché il reclamo proposto attiene allo svolgimento di una gara che non ha riguardato direttamente l’A.P.D. Campetra. Recita, infatti, la disposizione richiamata ai commi 1 e 2 che “Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato”. Ai sensi del comma 3 dell’art. 29 C.G.S. solo nei casi di illecito sportivo i terzi portatori di interessi indiretti sono legittimati a proporre reclamo; nella fattispecie in esame non ricorre quest’ultima ipotesi. In ragione di quanto esposto, pertanto, il reclamo di cui in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile a norma del combinato disposto degli artt. 29, commi 1 e 2, e 33 comma 5 del C.G.S.. La tassa reclamo deve essere incamerata in ragione della inammissibilità dell’appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’A.P.D. Campetra di Camposanpietro (Padova), ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante.
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