F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 12/05/06 3. APPELLO DELL’A.S. ACIREALE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 A CARICO DEL SIG. DENARO FRANZ, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT 8 COMMA 3 E 2 COMMA 4 ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 8 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 315/C del 6.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 12/05/06 3. APPELLO DELL’A.S. ACIREALE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 A CARICO DEL SIG. DENARO FRANZ, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT 8 COMMA 3 E 2 COMMA 4 ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 8 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 315/C del 6.5.2006) Con appello ritualmente avanzato a questa CAF, l’A.S. Acireale S.r.l. ha proposto gravame avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (Com. Uff. n. 315/C del 6.5.2006), su deferimento del signor Procuratore Federale F.I.G.C. del 20.04.2006 per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S., anche con riferimento all’art. 8, comma, 3 C.G.S. per le condotte ascrivibili al suo legale rappresentante signor Denaro Franz, all’epoca dei fatti amministratore unico dell’A.S. Acireale S.r.l., ha inflitto all’odierna appellante, la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2005/2006, ed al signor Denaro Franz, la sanzione dell’inibizione per mesi 2. Ha eccepito la ricorrente, il linea principale, e nel merito, l’applicabilità al caso in esame della scriminante costituita dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14.11.2002 e successive modificazioni, in forza della quale, l’A.S. Acireale S.r.l. in quanto sostituto di imposta avente sede legale o operativa alla data del 29.10.2002 nei territori dei Comuni colpiti dal sisma provocato dall’eruzione del Vulcano Etna, avrebbe potuto beneficiare della sospensione (29.10.2002 – 31.3.2003) dei termini per il versamento di oneri tributari, nel caso di specie, proprio quelli contestati con l’atto di deferimento. Ciò detto concludeva nel senso di un pieno proscioglimento per non aver commesso il fatto. All’udienza del 12.5.2006 compariva il rappresentante della Procura Federale, il quale, richiamando le argomentazioni svolte nell’atto di deferimento e ribadite in sede di prime cure, concludeva per la reiezione dell’appello dell’A.S. Acireale S.r.l., con consequenziale conferma della delibera impugnata. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La C.A.F. osserva come la tesi dell’appellante meriti di esser condivisa mentre, di converso, debba essere riformato il provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. Dall’esame delle disposizioni di riferimento, ed in particolare degli artt. 1 e 2 del richiamato Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14.11.2002 e successive integrazioni, si evince a chiare lettere che la società odierna reclamante, proprio in quanto soggetto giuridico avente sede legale in un Comune (Acireale) insistente nei territori oggetto di applicazione della richiamata sospensione dei termini di versamento di oneri tributari, ben poteva usufruire dell’indicato beneficio; né può valere a radicare la responsabilità della reclamante, invocata da parte della Procura Federale, il mancato versamento dei dovuti tributi alla data del 16.12.2005, ovvero a conclusione delle concesse proroghe, atteso che, con ulteriore Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17.5.2005 – art. 1 – “i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione, che decorre dal 29.10.2002 fino alla data del 15.12.2005, sono effettuati in unica soluzione entro il 16.12.2005, ovvero a decorrere da tale ultima data e senza aggravio di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione mensile pari al massimo ad otto volte il periodo di sospensione…” Della prevista rateizzazione, peraltro, la reclamante ha dimostrato di essersi legittimamente avvalsa, producendo agli atti 2 (due) dei 5 (cinque) F24 previsti attestanti il versamento in forma dilazionata delle ritenute IRPEF contestate. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello coma sopra proposto dall’A.S. Acireale di Acireale (Catania), annulla l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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