F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 12/05/06 4. APPELLO DELL’U.S. PRO VERCELLI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. PAGANONI VERO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE: A) DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 7 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 85, III A. N.O.I.F. IL PRIMO; B) ART. 2, COMMA 4 ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 1 E 3 C.G.S. L’U.S. PRO VERCELLI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 318/C del 6.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 12/05/06 4. APPELLO DELL’U.S. PRO VERCELLI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. PAGANONI VERO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE: A) DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 7 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 85, III A. N.O.I.F. IL PRIMO; B) ART. 2, COMMA 4 ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 1 E 3 C.G.S. L’U.S. PRO VERCELLI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 318/C del 6.5.2006) Con atto d’appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la U.S. Pro Vercelli ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, Com. Uff. n. 318/C del 6.5.2006. Con la decisione in esame, oggetto della odierna impugnazione, la Commissione Disciplinare ha inflitto, su deferimento del Procuratore Federale, le sanzioni della penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso e dell’inibizione per mesi 2 al signor Paganoni Vero per violazione: a) degli artt. 1 comma 1 e 7 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 85, III/A N.O.I.F il Paganoni; b) dell’art. 2 comma 4 anche in riferimento all’art. 7 commi 1 e 3 C.G.S. l’U.S. Pro Vercelli. La Commissione Disciplinare ha motivato le sanzioni irrogate nei seguenti termini: “Con atto del 27.4.2006 il Procuratore Federale deferiva avanti a questa Commissione Paganoni Vero, presidente ed amministratore delegato della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. dal 7.7.2005, per la violazione dell’ art.1 comma 1 C.G.S. e dell’ art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all’ art. 85, III/A delle N.O.I.F., per aver omesso di comunicare il rapporto Ricavi/Indebitamento al 30.9.2005; la società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell’ art. 2 comma 4 C.G.S., anche con riferimento all’ art. 7 commi 1 e 3 C.G.S.: a) per la condotta come sopra ascritta al Paganoni Vero; b) per la condotta ascrivibile a Domenico Cardona, suo presidente ed amministratore unico fino al 6.7.2005 avendo la CO.VI.SO.C. accertato che: - in data 16.5.2005 venivano trasmessi alla F.I.G.C. documenti con valori difformi da quelli rilevati in sede di verifica ispettiva in data 22.9.2005 e precisamente, per essere stati indicati un parametro PA pari a 0,08 e un parametro PD pari a “+infinito” e quindi entro i valori minimi stabiliti dalla F.I.G.C. (Com. Uff. n. 189/a del 15.3.2005) per l’ iscrizione al Campionato 2005/2006, mentre gli stessi parametri calcolati sulla base di una nuova situazione patrimoniale al 31.3.2005 fornita dalla stessa società, evidenziavano valori negativi, rispettivamente pari a -0,068 e “- infinito”, con conseguente carenza patrimoniale di € 66.582,00 da ripianare entro il 5.7.2005, evento non verificatosi, - che non erano state versate le ritenute fiscali sugli stipendi successivi al mese di febbraio 2005; così venendo meno i relativi requisiti per l’ ammissione al Campionato 2005/2006 prescritti dal Com. Uff. n. 189/A del 15.3.2005. Nella sua memoria difensiva del 2.5.2006 la società Pro Vercelli contestava ogni addebito inerente le presunte alterazioni della documentazione fornita alla CO.VI.SO.C. e alla L.P.S.C., negando altresì di aver fornito false risposte alle richieste poste. Nella stessa memoria, inoltre, la Pro Vercelli affermava di aver trasmesso in ritardo la comunicazione sui parametri al 30.9.2005 ma, comunque, di averli trasmessi. Inoltre, i comportamenti illegittimi tenuti dal precedente proprietario non potrebbero, ad avviso della società ricorrente, essere addossati alla responsabilità della società considerato l’ impegno della nuova proprietà a regolarizzare la situazione finanziaria e a sistemare la contabilità societaria. Afferma testualmente la società che “quanto compiuto dal signor Cardona non può essere addossato alla società, i cui nuovi soci ed il nuovo Consiglio si sono adoperati per pagare ingenti debiti (ben superiori a quanti segnalati al momento dell’ acquisto delle quote), per impostare una contabilità corretta gestita per mesi da “artisti” della partita doppia.” All’odierna udienza, in via preliminare, il difensore della società, Avv. Alessandro Scheda, dichiarava di non sollevare eccezioni relative ai termini di difesa così come abbreviati dalla norma entrata in vigore ai primi di maggio. Il Rappresentante della Procura, ribadendo la sua convinzione di colpevolezza, richiedeva 6 punti di penalizzazione per la società ed 1 anno di inibizione per il signor Paganoni. Di converso, il rappresentante della difesa chiedeva il proscioglimento della società e del suo Presidente. La ricostruzione giuridica adottata dal rappresentante della Pro Vercelli non può essere condivisa da questa Commissione, la quale, dovendosi applicare il principio della responsabilità diretta, non può che far ricadere la condotta ascrivibile al Domenico Cardone sulla società Pro Vercelli. Tale principio non può che trovare applicazione alla fattispecie in oggetto. Per ciò che concerne la condotta ascrivibile all’attuale Presidente,ovvero Paganoni, il ritardato invio del rapporto ricavi/indebitamento è fatto acclarato e non contestato da parte della società. Sulla base delle considerazioni su esposte la Commissione decide di irrogare la sanzione di 4 punti di penalizzazione nella classifica del campionato in corso per la U.S. Pro Vercelli e l’ inibizione di 2 mesi al Presidente, considerate tutte le circostanze attenuanti enunciate dall’ interessato. Per questi motivi la Commissione delibera di infliggere alla società U.S. Pro Vercelli S.r.l. la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso e al Presidente Vero Paganoni la sanzione di 2 mesi di inibizione”. L’odierna ricorrente contesta quanto sostenuto dalla Commissione Disciplinare con la argomentazioni sopra richiamate e ritiene insussistenti i presupposti per l’affermazione di responsabilità a carico della U.S. Pro Vercelli S.r.l. e del suo Presidente Paganoni Vero. In particolare, si ritiene che non possano essere imputate al Paganoni le condotte non regolamentari realizzate dal suo predecessore Cardona Domenico, amministratore unico fino al 6.7.2005; si sottolinea che il Paganoni, subentrando nella gestione della società dopo il 6.7.2005, ha ripianato perdite per € 66.582,00 dopo che in precedenza, in data 22.6.2005, nella qualità di socio di maggioranza aveva effettuato un versamento in conto capitale per € 115.183,00 in tal modo ottemperando ai rilievi formulati dalla COVISOC; si soggiunge che successivamente, come documentato in atti, in data 28.10.2005 è stato approvato, dalla assemblea dei nuovi soci, il bilancio al 30.5.2005 e, in data 16.2.2006, sono stati deliberati, in assemblea straordinaria, la copertura dell’intera perdita d’esercizio al 31.12.2005 e la ricostituzione del capitale sociale. Inoltre, l’appellante rileva che, alla data del 31.3.2005, così come richiesto dalle norme vigenti i contributi previdenziali relativi ai calciatori professionisti erano stati regolarmente versati. In conclusione, pertanto, si chiede l’annullamento della delibera impugnata con conseguente proscioglimento della società U.S. Pro Vercelli e del Presidente Paganoni Vero; in subordine si chiede applicarsi la sola sanzione dell’ammenda per la società e la semplice ammonizione per il Paganoni. La Procura Federale ha concluso chiedendo la conferma della decisione impugnata, ribadendo le argomentazioni dispiegate dinanzi alla Commissione Disciplinare. L’appello in esame è parzialmente fondato con riferimento alle osservazioni relative alla gestione riconducibile alla attuale amministrazione della U.S. Pro Vercelli ed in specie al Paganoni Vero, Presidente ed Amministratore Delegato a decorrere dal 7.7.2005. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata emerge la sussistenza dei rilievi prospettati dalla odierna ricorrente. In proposito si osserva quanto segue. È agevole rilevare che già dagli atti trasmessi dalla COVISOC al Procuratore Federale, e sui quali si sono fondati il deferimento e la decisione della Commissione Disciplinare, si trae riprova dell’assunto difensivo. Sono acquisite in atti le ricevute dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute fiscali sugli stipendi dei calciatori successivi al mese di febbraio 2005, segnatamente detti versamenti risultano essere stati effettuati il 27.5.2005, ed indi è pacificamente accertato che sono stati assolti gli oneri contributivi, concernenti i lavoratori dipendenti, relativi al mese di marzo 2005. Non sussiste, pertanto, la contestata violazione del paragrafo I) lett. b), n. 7 del Com. Uff. n. 189/A del 15.3.2005. Del pari, è altrettanto evidente dall’esame degli atti che le violazioni dell’ art. 1 comma 1 e dell’ art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 85, III/A delle N.O.I.F., per aver omesso di comunicare il rapporto Ricavi/Indebitamento al 30.9.2005, contestate al Paganoni non sono ascrivibili allo stesso - che si è attivamente ed effettivamente adoperato dapprima ripianando perdite per € 66.582,00 dopo aver effettuato un versamento in conto capitale per € 115.183,00 in tal modo ottemperando ai rilievi formulati dalla COVISOC e, successivamente, dando luogo alla copertura dell’intera perdita d’esercizio al 31.12.2005 e alla ricostituzione del capitale sociale – bensì al suo predecessore Cardona Domenico, il quale in data 16.5.2005 trasmise alla COVISOC i prospetti infedeli sullo stato patrimoniale della società che hanno determinato i rilievi dell’Organo di Vigilanza ed il deferimento da parte del Procuratore Federale. L’esclusione di ogni addebito per quanto concerne il Paganoni, tuttavia, non fa venir meno per la società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. la responsabilità diretta,ai sensi dell’ art. 2 comma 4 C.G.S., anche con riferimento all’ art. 7 commi 1 e 3 C.G.S., avuto riguardo alle condotte gestionali illecite certamente riconducibili al Cardona Domenico, con riferimento al periodo in cui questi ha ricoperto il ruolo di Presidente della società in questione. La decisione impugnata, alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere riformata e conseguentemente, in accoglimento parziale del reclamo, devono annullarsi le sanzioni della penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso e dell’inibizione per mesi 2 al sig. Paganoni Vero e deve infliggersi alla U.S. Pro Vercelli la sanzione di € 10.000,00 di ammenda per violazione dell’art. 7 comma 1 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F., visto l’art. 33, comma 5 C.G.S., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Pro Vercelli di Vercelli, annulla l’impugnata delibera relativamente alla sanzione dell’inibizione per mesi 2 infitta al Sig. Paganoni Vero e alla sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica nel campionato in corso inflitta alla U.S. Pro Vercelli ed infligge alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per violazione dell’art. 7 comma 1 C.G.S.. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it