F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 12/05/06 5. APPELLO DELL’A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 8 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006) 6. APPELLO DEL SIG. LUIGI EGIDIO CALLUORI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 12/05/06 5. APPELLO DELL’A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 8 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006) 6. APPELLO DEL SIG. LUIGI EGIDIO CALLUORI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006) Con atto dell’8.5.2006 hanno proposto reclamo: - la A.S. Calcio Potenza S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nel Campionato in corso a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S. anche in riferimento all’art. 8, comma 3 C.G.S. (v. delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006); - il signor Calluori Luigi Egidio, Presidente e legale rappresentante della A.S. Calcio Potenza S.r.l., avverso la sanzione della inibizione per mesi 2, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 8, comma 3 C.G.S. (v. delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006). A sostegno dei reclami sono stati enunciati i motivi che di seguito si sintetizzano: a) violazione del termine a comparire ex art. 37.3 C.G.S. posto a garanzia del diritto di difesa, con declaratoria della nullità della convocazione e dell’intero procedimento di prime cure e fissazione di altro termine ex art. 37.3 C.G.S.; b) insussistenza delle violazioni contestate e/o delle responsabilità loro rispettivamente ascritte; c) non punibilità degli incolpati per insussistenza dell’elemento psicologico; d) iniquità ed ingiustizia della sanzione e di parità di trattamento. A supporto dei su indicati motivi sono stati prodotti in copia i documenti calendati in calce ai reclami distinti con i numeri 5 – 6 che preliminarmente sono stati riuniti stante l’evidente connessione. Alla odierna seduta è comparso il rappresentante delle parti reclamanti il quale ha illustrato i motivi di gravame concludendo per l’accoglimento degli stessi. È, altresì, comparso il V. Procuratore Federale il quale ha concluso per il rigetto e conseguente conferma delle sanzioni disciplinari rispettivamente comminate. La C.A.F. nel condividere la esaustiva decisione della Commissione Disciplinare osserva quanto segue. Quanto alla eccezione preliminare per la violazione del termine a comparire la stessa è priva di fondamento e, quindi, deve rigettarsi poiché, vertendosi in tema di nullità relativa doveva essere eccepita in limine, il che non è avvenuto in prime cure e per l’effetto è, allo stato tardiva e inammissibile. Giova, a tal’uopo, rilevare che gli odierni reclamanti hanno, davanti alla Commissione Disciplinare, esplicitato interamente le rispettive difese senza subire alcun pregiudizio e/o danno dalla inosservanza del termine fissato dall’art. 37.3 del C.G.S.. Quanto alla insussistenza in capo agli incolpati delle violazioni contestate è risultato per tabulas che il Calluori, Presidente e legale rappresentante della A.C. Calcio Potenza, ha omesso di adempiere ai dovuti versamenti che dovevano effettuarsi, ai sensi del Com. Uff. n. 189/A del 15.12.2005, con dovere di documentazione alla CO.VI.SO.C. dell’avvenuto adempimento entro il termine perentorio del 28.2.2006, h. 19, come disposto dal Com. Uff. n. 133/A del 12.12.2005. Il Calluori, infatti, dopo avere, il 23.2.2006, dato, con il Mod. F. 24, ordine alla sua banca di addebitare sul suo C/C personale quanto dovuto ha, inopinatamente, il giorno successivo richiesto lo storno che, a suo dire, doveva limitarsi all’importo relativo alla Addizionale Regionale IRPEF poiché non dovuta all’Erario. La motivazione difensiva esplicitata sul punto è priva di fondamento e non può essere condivisa. La condotta illecita del Calluori, infatti, a voler per mera ipotesi darsi credito al suo enunciato motivo di resipiscenza, è da considerare se non dolosa quanto meno colposa in quanto egli non ha vigilato circa l’iter della pratica di storno parziale ed ha, comunque, omesso di documentare alla CO.VI.SO.C. l’avvenuto adempimento entro il termine perentorio del 28.2.2006, h. 19, come stabilito dal Com. Uff. n. 133/A del 12.12.2005. Il caso ha voluto che soltanto il 28.4.2006, pervenutogli l’atto di deferimento, non ha potuto esimersi dall’adempiere nel vano tentativo di evitare, per sé e per la sua società, le inevitabili e più gravose conseguenze di natura disciplinare. Corretti, quindi, sono gli addebiti ad essi contestati e del tutto condivisibili appaiono sul punto le motivazioni della Commissione Disciplinare; e congrue, inoltre, sono le sanzioni applicate anche in relazione alle condotte poste in essere. Costituendo principio generale che i dirigenti delle società che si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile sono assoggettati alle sanzioni disciplinari. La condotta del Calluori non può, comunque, andare esente da sanzione anche facendo ricorso a quanto previsto dall’art. 1 C.G.S. essendo egli tenuto a mantenere comportamenti secondo lealtà, correttezza e probità in ogni aspetto riferibile all’attività sportiva. Si tratta, infatti, solo di una diversa qualificazione giuridica del fatto che la C.A.F. ben può compiere in applicazione dei principi generali. È fuor di dubbio, infatti, che lo storno, quasi immediato, richiesto dal Calluori della somma destinata all’adempimento di precisa disposizione federale è atto surrettiziamente elusivo del rispetto delle norme. Consegue a questa illecita condotta la responsabilità diretta ex art. 2, comma 4 C.G.S. della A.S. Calcio Potenza S.r.l.. Per questi motivi la C.A.F., riunisce e respinge gli appelli 5) e 6) come sopra proposti dall’A.S. Calcio Potenza di Potenza e dal Sig. Calluori Luigi Egidio e dispone l’incameramento delle tasse reclamo.
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