F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 12/05/06 2. U.S. LITOLUX CALCIO G.B. VICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA DM 10/LITOLUX DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 89 del 20.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 12/05/06 2. U.S. LITOLUX CALCIO G.B. VICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA DM 10/LITOLUX DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 89 del 20.4.2006) Con tempestivo e rituale appello la società Litolux ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe. La Commissione Disciplinare, con motivazione particolarmente sintetica, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società appellante “…in quanto redatto in forma assolutamente generica e privo di doglianze circostanziate..”. Rileva la C.A.F., dalla semplice lettura del reclamo, che la Litolux ha lamentato la posizione irregolare di due calciatori Calise Franco e Calise Michele, con indicazione dei dati anagrafici e federali degli atleti, come riportati nella distinta, chiedendo conseguentemente la vittoria della gara. Tale esposizione è comprensibile e circostanziata e la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito. L’appello deve essere accolto. L’annullamento della declaratoria di inammissibilità comporta la trasmissione degli atti al primo giudice per l’esame di merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Litolux Calcio G.B. Vico di Napoli, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l’esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Litolux Calcio G.B. Vico avverso la regolarità della gara DM 10/Litolux del 26.3.2006. Ordina la restituzione della tassa versata.
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