F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 12/05/06 3. A.S. PISONIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISONIANO/ANGRI DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 157 del 3.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 12/05/06 3. A.S. PISONIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISONIANO/ANGRI DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 157 del 3.5.2006) Con atto d’appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Pisoniano ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 157 del 3.5.2006. Con il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, la Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo presentato dalla A.S.D. Pisoniano avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 137 del 5.4.2006) che aveva disposto la ripetizione della gara A.S.D. Pisoniano/U.S.D. Angri, disputata in data 26.3.2006 e conclusasi con il punteggio di 3 a 2 in favore dell’A.S.D. Pisoniano. L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell’art. 33/1 lett. b) e c) nonché la violazione dell’art. 12 comma 4 C.G.S. Segnatamente la A.S.D. Pisoniano ricorre asseritamente per: 1. violazione o falsa applicazione dell’art. 12 comma 4 C.G.S. 2. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ ufficio. La società ricorrente rileva, in primo luogo, che la Commissione Disciplinare ha errato nel ritenere influente, ai fini del risultato, l’errore tecnico ammesso dallo stesso direttore di gara, il quale in sede di audizione dinanzi al Giudice Sportivo aveva espressamente dichiarato di non aver provveduto all’espulsione, dopo la seconda ammonizione, di un calciatore della A.S.D. Pisoniano. Sostiene al riguardo la A.S.D. Pisoniano che, trattandosi di evento verificatosi allo scadere dell’ultimo dei 5 minuti di recupero deliberati dall’arbitro, la mancata espulsione, non evincendosi da alcun atto ufficiale un eventuale tempo residuo di giuoco, non può aver arrecato un danno concreto alla U.S.D. Angri. In proposito, l’appellante soggiunge ancora che, subito dopo la segnatura della rete del vantaggio da parte della stessa A.S.D. Pisoniano e dopo che effettivamente un calciatore della medesima società veniva ammonito per essersi sfilato la maglia e non espulso pur avendo subito la seconda sanzione disciplinare, l’arbitro aveva decretato la fine dell’incontro. L’appello in esame è fondato. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata emerge la sussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente. In proposito si rileva quanto segue. La Commissione Disciplinare dapprima ha correttamente applicato il disposto dell’art. 31/a/1 C.G.S.(“I rapporti dell’ arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”) affermando che l’arbitro, in sede di audizione, aveva ammesso un errore tecnico idoneo ad inficiare la validità della gara; tuttavia, successivamente, ha sostenuto, in tal modo incorrendo nella violazione del disposto degli art. 12 comma 4 e 33/1/B e C C.G.S., l’influenza dell’errore medesimo per non essere terminata la gara subito dopo la ripresa del giuoco e per essere stata indi rilevante la presenza in campo del calciatore non espulso per doppia ammonizione. Deve rilevarsi, al riguardo, che la decisione impugnata non ha fornito in motivazione contezza dell’iter logico argomentativo in virtù del quale, con poco attenta ed incoerente applicazione delle norme richiamate sopra e di precedenti statuizioni sulla stessa materia di questa Commissione d’Appello Federale, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara in esame. La Commissione Disciplinare, infatti, non ha indicato le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto che l’errore tecnico ha concretamente influito sullo svolgimento della gara, si rammenti conclusasi con il punteggio di 3 a 2, limitandosi apoditticamente ed astrattamente a ritenere, contrariamente al vero, che essa non fosse terminata subito dopo la ripresa del giuoco. In tal modo la Commissione Disciplinare ha omesso di considerare che è rimasto accertato che l’arbitro, dopo aver concesso 5 minuti di recupero, aveva provveduto all’ammonizione - ma non all’espulsione - del calciatore dell’A.S.D. Pisoniano Cecchini Cristiano, senza tuttavia procedere, come era nella sua discrezionalità a norma della regola 7 (durata della gara) del giuoco del calcio, alla concessione di un ulteriore tempo di recupero per interruzioni di periodi di giuoco determinati da eventuali manovre tendenti alla perdita di tempo, in tal modo confermando nei fatti che l’incontro si era ormai concluso e che la mancata espulsione risultava ininfluente ai fini del risultato. La decisione impugnata, alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere annullata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo, deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo in occasione della gara A.S.D. Pisoniano/U.S.D. Angri. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Pisoniano di Pisoniano (Roma), annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 3-2 conseguito in campo nella gara Pisoniano/Angri del 26.3.2006. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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