F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/06 3. APPELLO DEL SIG. CORVINO PANTALEO GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELL’U.S. LECCE, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 364 del 30.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/06
3. APPELLO DEL SIG. CORVINO PANTALEO GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELL’U.S. LECCE, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 364 del 30.5.2006)
Il Procuratore Federale, con atto del 2 maggio 2006, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, i sigg. Pantaleo Corvino e Antonio Lillo, rispettivamente Direttore Sportivo e responsabile del Settore Giovanile della società Lecce, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere tesserato, in violazione dell’art. 43 comma 3 N.O.I.F., i calciatori Fabio Baldares, Antonio D’Isonto e Daniele Giordano, minori di anni 14, in difetto dei requisiti normativi vigenti e la società Lecce per la violazione dell’art. 2, comma 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti rispettivamente ascritti ai propri dirigenti. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 28.7.2006, affermata la responsabilità disciplinare dei deferiti, infliggeva le sanzioni di cui al dispositivo. Avverso questa decisione proponeva reclamo ex art. 33 C.G.S. il sig. Pantaleo Corvino il quale, nel ribadire la sua totale estraneità ai fatti così come addebitategli, eccepiva che la decisione impugnata era da ritenersi del tutto errata e sicuro frutto di una erronea valutazione degli addebiti contestatigli. Rilevava, all’uopo, che ogni necessario incombente per il tesseramento dei ragazzi veniva effettuato unicamente dal sig. Antonio Lillo, segretario del settore giovanile mentre egli si era sempre limitato a selezionare i giovani calciatori dal punto di vista tecnico. Concludeva, pertanto, per la revoca della sanzione disciplinare inflittagli stante l’infondatezza degli addebiti contestatigli. Ciò premesso ritiene la C.A.F. che le doglianze del sig. Pantaleo Corvino non siano condivisibili proprio alla luce delle inequivoche risultanze probatorie e tra esse le attendibili dichiarazioni del sig. Luigi Dimitri, coordinatore del settore giovanile che, come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, “costituiscono la prova ampiamente sufficiente di tale responsabilità” e che, a giudizio della C.A.F., si sottraggono a qualsivoglia censura. Per questi motivi la C.A.F. rigetta l’appello così come proposto dal sig. Pantaleo Corvino e dispone incamerarsi la tassa versata
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