F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 1. RECLAMO F.C.D. REAL ADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. PEZZE/FCD REAL ADELFIA DEL 21.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 37del 15.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 1. RECLAMO F.C.D. REAL ADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. PEZZE/FCD REAL ADELFIA DEL 21.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 37del 15.2.2007) La F.C.D. Real Adelfia ha presentato reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia della F.I.G.C., pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 15.2.2007 in merito alla gara Pezze/Real Adelfia del Campionato Pugliese di 2° Categoria Girone B, disputata in data 21 gennaio 2007. A seguito della gara indicata in epigrafe la società Real Adelfia aveva proposto ricorso alla Commissione Disciplina per l’asserita sostituzione di calciatore avvenuta nella fine dell’U.S. Pezze; in particolare sosteneva che in luogo del calciatore Caccia Francesco n. 10, avesse preso parte alla gara il calciatore Baccaro Pasquale squalificato, così riconosciuto da alcuni calciatori dell’appellante, sulla scorta di ricordi della gara di andata. La Commissione Disciplinare richiedeva all’arbitro un supplemento di rapporto in merito alla vicenda; l’Ufficiale di gara confermava l’identificazione del calciatore prima dell’inizio della gara e di conseguenza respingeva il reclamo. Con identici motivi e documentazione proponeva rituale appello la società Real Adelfia. La C.A.F., condividendo la richiamata decisione della Commissione Disciplinare, non ha motivo di discostarsene e quindi, nel confermarla, respinge l’appello proposto. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C.D. Real Adelfia di Adelfia (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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