F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 2. RECLAMO G.S. BIANCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA FOLGORE/BIANCO DEL 13.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 103 del 20.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 2. RECLAMO G.S. BIANCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA FOLGORE/BIANCO DEL 13.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 103 del 20.2.2007) Con rituale gravame il G.S. Bianco ha impugnato la decisione della C.D. presso il Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 103 del 19.2.2007) relativa alla gara U.S. Nuova Folgore/G.S. Bianco, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, disputata il 13.1.2007, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Nuova Folgore, è stata disposta la ripetizione della gara in quanto “la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo, per la sospensione o per la continuazione pro – forma della gara”. A motivo del gravame veniva eccepita l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – la obiettiva e accertata gravità degli accadimenti verificatisi nel corso della gara – la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, C.G.S. ed il travisamento dei fatti. Giova premettere che il Giudice Sportivo, sulla scorta degli atti ufficiali che evidenziavano condotte violente a carico dell’arbitro che si era determinato a sospendere definitivamente l’incontro poiché non vi erano più le condizioni per continuarlo con serenità e sicurezza, aveva inflitto alla Nuova Folgore, tra le altre sanzioni, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a favore della società G.S. Bianco. Alla seduta del 23.4.2007, assente il rappresentante della U.S. Nuova Folgore pur ritualmente convocata, è comparso il difensore dell’appellante il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame. L’appello è fondato e merita di essere accolto. L’arbitro, infatti, ha puntualmente confermato l’atto di violenza subito ad opera di un calciatore della U.S. Nuova Folgore, le minacce dallo stesso proferite oltre che da “cinque/sei” dirigenti della stessa società che erano entrati sul terreno di gioco attorniandolo e spintonandolo. Del tutto legittima deve, quindi, ritenersi la sua decisione di sospendere definitivamente l’incontro dal momento che un atto di fisica e rilevante aggressione e le gravi e reiterate minacce ricevute pone il direttore di gara nelle condizioni, sia fisiche che psichiche, di non essere più in grado di protrarne lo svolgimento; principio, questo, costantemente affermato dal quale la C.A.F. non ha motivo di discostarsi. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto da G.S. Bianco di Bianco (Reggio Calabria), annulla la decisione impugnata ripristinando la pronuncia del Giudice Sportivo che infliggeva alla Nuova Folgore la sanzione della perdita della gara in epigrafe per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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