F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 13. RECLAMO A.C. CITTA’ DI CASTELLO AVVERSO LE SANZIONE INFLITTE, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA ED € 200,00 DI AMMENDA ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 AL CALCIATORE RAGNACCI RAOUL, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 4 N.O.I.F. E ART. 8, COMMI 2 E 4 C.G.S; PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA LA SOCIETÀ, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI TESSERATI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 88 del 10.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 13. RECLAMO A.C. CITTA’ DI CASTELLO AVVERSO LE SANZIONE INFLITTE, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA ED € 200,00 DI AMMENDA ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 AL CALCIATORE RAGNACCI RAOUL, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 4 N.O.I.F. E ART. 8, COMMI 2 E 4 C.G.S; PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA LA SOCIETÀ, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI TESSERATI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 88 del 10.4.2007) Con decisione in data 10.4.2007 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, investita a seguito di deferimento del Procuratore Federale presso la F.I.G.C., riteneva il calciatore Ragnacci Raone, tesserato per la Società A.C. Città di Castello, il dirigente della stessa signor Amantini Enzo e la società medesima, responsabili delle infrazioni loro rispettivamente contestate (per il calciatore: l’avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per detta società, e per avere disputato n. 6 gare, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Fossato di Vico; per il dirigente : l’avere sottoscritto detta richiesta di tesseramento senza avere controllato l’esistenza di eventuali ostacoli di natura contrattuale; per la Società : la conseguenziale responsabilità diretta ed oggettiva), infliggendo al calciatore la squalifica per un mese, al dirigente la inibizione per un anno ed alla società la penalizzazione di 6 punti in classifica ed € 200,00 di ammenda. Riteneva la Commissione Disciplinare del tutto incontestati gli accadimenti, escludendo il rilievo della allegata buona fede del dirigente della società, il quale aveva il preciso dovere di accertarsi della regolare posizione del calciatore, “indipendentemente dalle sue assicurazioni verbali e della presunta e mai dimostrata esistenza della lista di svincolo”. Ricorre a questa C.A.F. l’A.C. Città di Castello in persona del suo presidente, dolendosi della penalizzazione inflittale e della sua entità nonché della squalifica comminata al calciatore, e censurando la decisione impugnata sia perché si sarebbe fondata su accertamenti irritualmente eseguiti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. in quanto riguardanti la materia del tesseramento in ambito regionale, demandata dal C.G.S., ed “in primis”, ai competenti Comitati Regionali, sia perché non aveva dato rilievo all’evidente condizione di buona fede della società, convinta della regolarità della posizione del proprio calciatore su cui né società avversaria né il Comitato Regionale avevano mai eccepito alcunché. Rileva la C.A.F. che le doglianze risultano infondate. Quanto alla dedotta “incompetenza” dell’Ufficio Indagini nella materia, va osservato che è la stessa disciplina citata dalla ricorrente (art. 27 C.G.S.) a prevedere espressamente che, sia pure “in casi eccezionali o particolari”, gli organi dei Comitati Regionali possono chiedere l’intervento di detto organo investigativo in materia di tesseramento. Da ciò si deduce che non si tratta di materia in assoluto sottratta alla competenza dell’Ufficio Indagini (nel caso di specie attivatosi dietro segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Umbria) e che, in ogni caso, in mancanza di sanzioni di inutilizzabilità espressamente previste dal C.G.S., si verrebbe in ipotesi a configurare una mera irregolarità, sprovvista di conseguenze sul piano della validità del materiale probatorio raccolto e delle successive iniziative. Del tutto correttamente la Commissione Disciplinare, poi, non dà rilievo alla protesta di buona fede -per l’affidamento determinatosi- proveniente dalla Società ricorrente, ponendo piuttosto in evidenza la colpevole inerzia della società medesima, venuta meno ad un preciso onere di controllo -a fronte di allegazioni in sostanza meramente verbali del Ragnacci sulla regolarità della sua posizione di calciatore “svincolato”- sulla veridicità ed esattezza di quanto veniva da questi riferito. Adeguato risulta il regime della sanzione praticato, dovendosi rilevare che in esso la Commissione Disciplinare ha già tenuto in conto la cd. “buona fede” allegata dalla ricorrente. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Città di Castello di Città di Castello (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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