F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 12. RECLAMO F.C.F. TRADATE ABBIATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISA/TRADATE DELL’11.2.2007 (Delibera Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 28.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 12. RECLAMO F.C.F. TRADATE ABBIATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISA/TRADATE DELL’11.2.2007 (Delibera Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 28.3.2007) Con decisione in data 28.3.2007, e pubblicata in pari data, la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile. rigettava il reclamo presentato dalla società A.C.F. Tradate avverso la delibera del Giudice Sportivo con cui veniva omologato il risultato della gara Pisa/Tradate, valida per il campionato Calcio Femminile (Serie A2) e disputatasi in Pisa l’11.2.2007. Riteneva la Commissione Disciplinare, sulla base delle risultanze documentali ed in particolare dei supplementi di referto inviati dall’arbitro della gara (il primo al Giudice Sportivo ed il secondo alla stessa Commissione Disciplinare), che le doglianze avanzate dalla reclamante (che aveva lamentato che la verifica delle dimensioni del campo di gioco, effettuata dall’arbitro a seguito di riserva scritta proposta dal dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.C.F. Tradate, non fosse avvenuta “in contraddittorio” tra le parti e che la stessa risultasse divergente da quella contenuta nelle omologazioni del campo stesso, chiedendo, in conclusione, l’effettuazione di un accertamento peritale) fossero prive di fondamento. Emergeva invero, dal referto arbitrale e dai relativi supplementi, che, contrariamente al dedotto, alla misurazione eseguita dall’arbitro, protrattasi per oltre quattordici minuti, avessero assistito dirigenti di entrambe le società, e quindi anche un rappresentante della società reclamante, e che da parte di nessuno fossero stati elevati rilievi o mosse contestazioni in ordine agli strumenti impiegati o alle modalità seguite per lo svolgimento dell’accertamento, né, comunque, in ordine al risultato del medesimo. Aggiungeva la Commissione Disciplinare, circa la asserita divergenza tra i dati della misurazione e quelli della omologazione, che rilevante ai fini del decidere fosse solo il risultato della indagine eseguita dall’arbitro, cui espressamente il regolamento affida il controllo in ordine alla regolarità del campo; a tale stregua dovendo essere rigettata la stessa richiesta di perizia, anche attesa la possibilità di sopravvenute modificazioni delle dimensioni del terreno di gioco. Con ricorso in data 4.4.2007 la società A.C.F. Tradate impugnava innanzi a questa C.A.F. la decisione della Commissione Disciplinare testè riportata, chiedendo, in rito, la rimessione in termini ai fini del deposito di memoria e della produzione di documenti “ a decorrere dalla data di ricezione della copia dei documenti del procedimento di primo e secondo grado ritualmente richiesti”, e, nel merito, la riforma integrale delle decisione impugnata per vizio motivazionale e “falsa applicazione delle norme del C.G.S.”, nonché sollecitando, da ultimo e conseguenzialmente, provvedimenti di natura istruttoria (acquisizione documentazione varia, ammissione di consulenza tecnica). Osserva questa Commissione d’Appello, che del tutto inaccoglibile risulta, anzitutto, la richiesta di rimessione in termini, in quanto emerge chiaramente dagli atti il mancato rispetto da parte della ricorrente dei termini fissati dall’art. 33, comma 2, lett. a) C.G.S., ai fini della richiesta della copia dei documenti ufficiali. Quanto, poi, ai vizi della decisione che sono oggetto di denuncia (secondo la ricorrente, del tutto erroneamente la Commissione Disciplinare avrebbe dato credito al referto arbitrale ed ai suoi supplementi sulla base della fede privilegiata che a questi compete, dal momento che ciò su cui si controverte è il risultato della misurazione compiuta dal direttore di gara, la quale non può essere assistita da credito presuntivo; e ciò specie alla luce della documentazione proveniente dal Comune di Pisa da cui si traevano dimensioni diverse da quelle accertate dall’arbitro, sicché quanto meno si sarebbe resa necessaria una perizia “in loco”), ed alle richieste istruttorie che sono conseguenziali a tali censure, va rilevato quanto segue. In realtà, il vaglio eseguito dalla Commissione Disciplinare appare esente da censura, poiché essa ha del tutto correttamente ritenuto che non emergesse elemento concreto alcuno per considerare erronea la misurazione arbitrale di cui si discute. L’arbitro aveva in effetti esercitato una potestà specificamente a lui riservata a norma di regolamento (che gli attribuisce il controllo della regolarità del campo di gioco), eseguendo la misurazione in presenza di rappresentanti delle due società interessate (ed è questo, invero, il profilo storico cui del tutto esattamente la Commissione Disciplinare riconosce fidefacienza sulla base del referto, replicando alle iniziali doglianze della odierna ricorrente secondo cui sarebbe mancato il “contraddittorio” nella verifica), senza ricevere alcun apprezzamento contrario o rilievo o contestazione da parte di alcuno dei presenti. Nel pieno rispetto del criterio logico, in assenza di elementi di opposta o diversa valenza, la Commissione Disciplinare giunge quindi ad escludere aspetti di inattendibilità nelle risultanze dell’operato arbitrale, ritenendolo fondato e credibile come verifica eseguita “illico et immediate”, e tale da non richiedere ulteriori e successivi controlli tecnici (come sollecitato “ex adverso”). Tanto premesso in ordine alla palese insussistenza di vizi nel ragionamento del giudice di seconda istanza, va quindi rilevato che le sollecitazioni istruttorie in cui esitano le doglianze della ricorrente, non trovano, da parte loro, giusta collocazione in questa sede ed in relazione alla presente vicenda processuale: in cui invero la C.A.F. viene adita quale organo di terza istanza,sicché essa rimane unicamente giudice dei contenuti e degli eventuali vizi della decisione impugnata e non può estendere il suo vaglio al merito della controversia, il che rappresenterebbe il presupposto logico-giuridico per il sollecitato esercizio di poteri di acquisizione istruttoria. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla F.C.F. Tradate Abbiate di Tradate (Varese) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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