F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 3. RECLAMO A.S.D. PRO CALCIO CONTIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CONTIGLIANO/ALBA VILLA REATINA S.F. DEL 14.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 70 dell’1.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 3. RECLAMO A.S.D. PRO CALCIO CONTIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CONTIGLIANO/ALBA VILLA REATINA S.F. DEL 14.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 70 dell’1.3.2007) Con rituale gravame la A.S.D. Pro Calcio Contigliano ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 70 dell’1.3.2007) in merito alla gara Pro Calcio Consigliano/Alba Villa Reatina S.F. del 14.1.2007, valevole per il Campionato di Prima Categoria, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società Alba Villa Reatina S.F., è stata disposta la ripetizione della gara. A motivo del gravame eccepiva che la motivazione era da ritenersi contraddittoria, incompleta ed ingiusta. Concludeva richiedendo l’annullamento della stessa e, in subordine, l’omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo (1 – 0 per la società appellante). Giova premettere che il Giudice Sportivo, nel rigettare il reclamo proposto dalla società Alba Villa Reatina S.F., in considerazione delle reiterate gravi minacce rivolte all’arbitro dai tesserati della reclamante che lo avevano indotto, al 32° del II tempo, a sospendere la gara ed a proseguirla pro – forma, aveva inflitto alla società Alba Villa Reatina S.F. la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. L’appello è fondato e merita di essere accolto. L’arbitro, infatti, ha puntualmente confermato le reiterate gravi minacce rivoltegli nel corso della gara da tesserati della società Alba Villa Reatina S.F., per cui deve ritenersi pienamente legittima la sua decisione di sospendere definitivamente l’incontro, dal momento che le gravi e reiterate minacce ricevute pongono il direttore di gara nelle condizioni, sia fisiche che psichiche, di non essere più in grado di protrarne lo svolgimento. Principio, questo, costantemente affermato e dal quale la C.A.F. non ha motivo di discostarsi. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Pro Calcio Contigliano di Contigliano (Rieti), annulla la decisione impugnata ripristinando la pronuncia del Giudice Sportivo che infliggeva alla Alba Villa Reatina la sanzione della perdita della gara in epigrafe per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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