F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 5. RECLAMO A.C.D. SANGENNARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL CONTRADA/SANGENNARESE DEL 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 dell’1.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 5. RECLAMO A.C.D. SANGENNARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL CONTRADA/SANGENNARESE DEL 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 dell’1.3.2007) Con ricorso spedito in data 8.3.2007, la A.C.D. San Gennarese proponeva appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul Com. Uff. n. 73 dell’1.3.2007, in ordine alla gara Real Contrada/San Gennarese del 10.12.2006. Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare ha rigettato un reclamo proposto dall’appellante relativamente alla posizione ritenuta irregolare del calciatore Ricci Salvatore, che avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica e invece aveva preso parte alla gara, ciò che si rileva sommando alle squalifiche della stagione in corso quelle inflitte nella Stagione Sportiva 2005/2006, quando era tesserato con il Vigor San Paolo Belsito. In effetti, rileva la Commissione di Appello Federale, la Commissione Disciplinare nel suo provvedimento ha avuto riguardo alle tre giornate di squalifica del calciatore Ricci inflittegli con decisione del 5.5.2006 (Com. Uff. n. 97), senza considerare la ulteriore squalifica di due giornate nella quale era incorso il calciatore in occasione della gara del 29.10.2006 tra Juve Poggiomarino e Real Contrada, gara alla quale il Ricci ha preso parte (pur dovendo ancora scontare una giornata di squalifica) ed è stato espulso riportando una squalifica di due giornate con provvedimento del 3.11.2006 (Com. Uff. n. 37). Pur non avendo partecipato a due competizioni successive, il 4.11.2006 contro il Comprensorio Vesuviano e l’11.11.2006 contro il Cultural Classic, al Ricci restava ancora da scontare una delle cinque giornate di squalifica che avrebbe dovuto complessivamente scontare, il che gli impediva appunto di partecipare, come invece ha fatto, alla gara del 10.12.2006. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.C.D. Sangennarese di San Gennaro Vesuviano (Napoli), annulla la decisione impugnata ed infligge alla società Real Contrada la punizione della perdita della gara in epigrafe per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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