F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 6. RECLAMO A.S. REAL SAN CESAREO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COCCIANO FRASCATI/REAL SAN CESAREO DEL 21.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio –Com. Uff. n. 74 dell’8.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 6. RECLAMO A.S. REAL SAN CESAREO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COCCIANO FRASCATI/REAL SAN CESAREO DEL 21.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio –Com. Uff. n. 74 dell’8.3.2007) Con provvedimento dell’8.3.2007, Com. Uff. n. 74, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, in accoglimento del reclamo avanzato dalla società Cocciano Frascati in ordine alla gara Cocciano Frascati/Real San Cesareo disputata il 21.1.2007, deliberava di infliggere al Real San Cesareo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Avverso tale decisione presentava ricorso a questa Commissione Federale d’Appello, chiedendo l’annullamento della decisione sopraindicata e la ripetizione della partita, la società Real San Cesareo la quale sosteneva che il direttore di gara in seguito alle proteste di alcuni giocatori del Real San Cesareo, ed alle minacce profferite nei confronti dello stesso arbitro, non avrebbe dovuto fischiare anticipatamente la fine della gara, ma avrebbe dovuto fare ricorso ad altri tipi di intervento. Il reclamo della società Real San Cesareo non può essere ritenuto ammissibile. Le doglianze avanzate, infatti, non fanno altro che riproporre problematiche, già esaminate dai giudici di primo e di secondo grado, relative a questioni di fatto che esulano, ai sensi dell’art. 33 C.G.S., dalla competenza di questa Commissione Federale d’Appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Real San Cesareo di San Cesareo (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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