F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 24/04/2007 1. RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RIBEIRO ADRIANO LEITE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 31 A3) C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 323 del 20.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 24/04/2007 1. RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RIBEIRO ADRIANO LEITE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 31 A3) C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 323 del 20.4.2007) Con atto ritualmente e tempestivamente inoltrato la F.C. Internazionale Milano S.p.A., proponeva reclamo avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata nel Com. Uff. n. 223, con la quale veniva confermata la squalifica di due giornate effettive di gara al calciatore Ribeiro Adriano Leite, inflitta dal Giudice Sportivo in seguito a procedimento instaurato ex art. 31 3a e 1 C.G.S. su segnalazione della Procura Federale. Deduceva la parte reclamante due specifici motivi di doglianza: A) la contraddittoria motivazione su una punto decisivo della controversia, in relazione alla circostanza della pretesa volontà ingannatoria del giocatore nei confronti dell’arbitro; B) vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla misura della sanzione. Nel corso della discussione, la difesa della reclamante introduceva peraltro, una terza ipotesi di doglianza, non proposta però con il reclamo, con la quale ipotizzava, in relazione al secondo motivo di doglianza che, ove la sanzione non avesse potuto costituire oggetto di riduzione ben poteva, se del caso, applicarsi la sospensione condizionale della pena, quantomeno per una parte della stessa. La Commissione d’Appello Federale non ritiene di condividere i motivi di doglianza e giudica pertanto infondato il reclamo proposto. Ed invero, pur avendo osservato in passato, in virtù della prova con il mezzo televisivo, fatti ben più eclatanti, devesi considerare che la Commissione d’Appello Federale è Giudice di legittimità, che quanto al fatto deve attenersi alla ricostruzione acclarata nella precedente fase di merito. Nel limitato ambito pertanto in cui può operare il proprio sindacato, non ritiene di poter dedurre elementi che possano condurre ad una realtà fenomenica diversa da quella fatta propria dal Giudice a quo il cui accertamento, ampiamente e dettagliatamente motivato, si ritiene immune da vizi logici. E’ infatti incontrovertibilmente acclarato che vi è stata una caduta, che detta caduta non è stata cagionata da alcun contrasto con il portiere della squadra avversaria e che a detta caduta è seguita la concessione di un calcio di rigore. A prescindere da ogni e qualsivoglia altra considerazione che, come innanzi detto, resta assorbita dall’accertamento del Giudice di merito, se effettivamente non vi fosse stato alcun intento simulatorio, ben avrebbe potuto il calciatore, affrettarsi a rappresentare all’arbitro che la caduta poteva ritenersi semplicemente l’epilogo di un esasperato gesto atletico e non l’effetto di un intervento posto in essere da altro calciatore. Ciò avrebbe costituito l’esternazione di quei principi di lealtà, correttezza e probità e debbono essere immanenti all’attività sportiva. Altrettanto infondato devesi ritenere il secondo motivo di doglianza, perché la pena irrogata corrisponde al minimo edittale e non vi è ragione alcuna per accedere ad applicazioni diverse della pena prevista o ad interpretazioni che rappresenterebbero una mera forzatura della norma stessa. Quanto alla tesi della sospensione condizionale della pena non può essere esaminata perché non ha costituito oggetto di reclamo ed è pertanto preclusa. La stessa si appalesa comunque come domanda nuova in relazione oltretutto a fattispecie non prevista dall’Ordinamento Sportivo. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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