F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 1. RECLAMO U.S.D. ALCAMO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE PER MESI 15 AL PRESIDENTE, SIG. MILAZZO FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 91 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 AL VICE PRESIDENTE SIG. DI BARTOLO GIACOMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 23.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 1. RECLAMO U.S.D. ALCAMO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE PER MESI 15 AL PRESIDENTE, SIG. MILAZZO FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 91 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 AL VICE PRESIDENTE SIG. DI BARTOLO GIACOMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 23.2.2007) Con decisione del 23.2.2007, pubblicata nel Com. Uff. n. 124 del 23.2.2007, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale irrogava le seguenti sanzioni: - al signor Milazzo Francesco, in qualità di presidente della U.S.D. Alcamo, la inibizione per mesi 15, per violazione degli art. 1, comma 1, C.G.S. e 91, comma 2, N.O.I.F.; - al signor Di Bartolo Giacomo, in qualità di Vice Presidente della U.S.D. Alcamo, la inibizione per mesi 12, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.; - alla U.S.D. Alcamo, l’ammenda di € 3.000,00, quale società oggettivamente responsabile, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S., del contegno negligente dei propri dirigenti. La decisione faceva seguito al provvedimento n. 745/337pf/SP/en del 28.12.2006, con cui il Procuratore Federale deferiva i citati soggetti, per fatti denunciati con esposto dal signor Levantino Federico, calciatore tesserato con la U.S.D. Alcamo durante la Stagione Sportiva 2004/2005. Affermava, in particolare, il Levantino che la società, in seguito ad un grave infortunio subito dal calciatore in allenamento, non avrebbe adempiuto agli accordi economici, con lo stesso raggiunti per la Stagione Sportiva 2004/2005. Il provvedimento del Procuratore Federale faceva seguito ad una precedente deferimento, sempre per i medesimi fatti, emesso in data 26.7.2006. Deferimento, in base al quale la Commissione Disciplinare aveva convocato le parti all’udienza del 29.9.2006. In vista dell’udienza, i signori Milazzo e Di Bartolo inviavano alla Commissione unica memoria difensiva 21.9.2006, alla quale allegavano atto di quietanza sottoscritto dal Levantino, volto a dimostrare l’adempimento della prestazione nei confronti del calciatore in data precedente alla prima decisione di deferimento. Durante l’udienza, la Commissione “contattava per le vie brevi” il Levantino, il quale affermava invece di aver sottoscritto l’atto di quietanza in epoca successiva al deferimento del 26 luglio. Alla luce di questi fatti, il Procuratore Federale reputava che i signori Milazzo e Di Bartolo, attraverso falsificazione dell’atto di quietanza, avessero tentato di ingannare la Commissione Disciplinare. A sostegno di tale ricostruzione, il Procuratore soggiungeva che la U.S.D. Alcamo e il Levantino conclusero contratto di transazione in data 10.8.2006: poiché pareva anomalo ed improbabile che il Levantino avesse sottoscritto quietanza prima di concludere la transazione, il Procuratore ne deduceva che al momento del deferimento, il calciatore non avesse firmato alcun atto liberatorio. Seguiva, dunque, il secondo deferimento del 28.12.2006, con il quale si chiedeva alla Commissione Disciplinare di sanzionare, oltre all’inadempimento nei confronti del calciatore, la condotta scorretta e antisportiva, derivante dalla falsificazione. La Commissione Disciplinare si riuniva in data 23.2.2006 ed irrogava le citate sanzioni. Avverso la decisione propongono unico ricorso, la U.S.D. Alcamo, insieme con i signori Milazzo e Di Bartolo, in qualità di dirigenti della società. La difesa dei soggetti condannati riposa sulla violazione, da parte della Commissione Disciplinare, dell’art. 37, comma 2, C.G.S. La norma stabilisce che il Presidente della Commissione, ricevuti gli atti e verificata la regolarità della notificazione degli addebiti da parte della Procura, “dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa”. La disciplina si ispira e dà attuazione al principio, recato nell’art. 24 della Costituzione: essa, in altri termini, è volta a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, da parte di coloro che subiscono il deferimento. I soggetti imputati hanno diritto di consultare tutto il materiale, raccolto durante le indagini: gli atti restano depositati presso la Commissione, e le parti hanno facoltà di estrarne copia. Una difesa consapevole e accorta non può che riposare sulla più ampia conoscenza del materiale probatorio, raccolto durante le indagini: l’art. 37, C.G.S., ispirandosi a codesto criterio, lascia nella completa disponibilità delle parti tutti gli atti del giudizio. La difesa dei soggetti deferiti chiese alla Commissione, con memoria del 19.2.2007, copia del verbale di udienza del 29.9.2006. La verbalizzazione, giova rammentarlo, è attività, volta a documentare ciò che avviene durante l’udienza: essa si incarica di fermare per iscritto il contenuto di dichiarazioni, rese oralmente dinanzi alla Commissione. Il verbale è trascrizione fedele, che rende conoscibile a distanza di tempo ciò che, accaduto in un certo momento, sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduto. E’ il documento che fissa le dichiarazioni dei soggetti intervenuti all’udienza, e così consente ad ognuno di prendere posizioni sulle affermazioni altrui. Nel caso in esame, il verbale raccoglieva, tra l’altro, anche le dichiarazioni, rese dal Levantino per le vie brevi e sulle quali riposa la decisione di deferimento. Esso era dunque un documento di particolare importanza: senza conoscerne il contenuto, difficilmente i soggetti deferiti avrebbero potuto organizzare una efficace linea difensiva. Sotto questo profilo, non sembra convincente la tesi della Commissione Disciplinare: essa, nella decisione 23.2.2007, afferma genericamente che “i soggetti deferiti hanno avuto ogni possibilità di prendere in esame gli accertamenti effettuati e di controdedurre al riguardo”. Affermazione, per l’appunto, generica, che non prende esplicita posizione sulla censura, mossa dai ricorrenti: non aver potuto, essi, prendere visione ed estrarre copia del verbale di udienza 29.9.2006. Il ricorso appare dunque fondato e meritevole di accoglimento. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come innanzi proposto dalla U.S.D. Alcamo di Alcamo (Trapani), e per l’effetto, annulla la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Disciplinare per consentire la visione degli atti richiesti ai sensi dell’art. 37 comma 2 C.G.S. e per il nuovo esame del merito. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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