F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 2. RECLAMO U.S. MERCOGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANA/MERCOGLIANO DEL 18.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 82 del 22.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 2. RECLAMO U.S. MERCOGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANA/MERCOGLIANO DEL 18.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 82 del 22.3.2007) Con delibera del 21.3.2007 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata nel Com. Uff. n. 82 del 22.3.2007, confermava, a carico della Mercogliano Calcio, la sconfitta per 0-3 nella gara Castellana/Mercogliano del 18.2.2007; confermava, inoltre, sia l’obbligo, per la Mercogliano, di disputare a porte chiuse le gare interne fino alla data del 31.3.2007, sia la ammenda di € 500,00 a carico della medesima società. La Commissione Disciplinare, agendo in qualità di giudice d’appello, decideva intorno al reclamo, che la Mercogliano aveva presentato avverso alla decisione di primo grado, resa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania e pubblicata nel Com. Uff. n. 71 del 22.2.2007. Narrava il primo giudice che la gara Castellana/Mercogliano del 18.2.2007 era stata sospesa nel corso del secondo tempo, in seguito ad aggressione subita dall’arbitro da parte di calciatori della Mercogliano. Alla luce di questi fatti, il Giudice Sportivo decretava la sconfitta della Mercogliano per 0-3, ai sensi degli art. 2, comma 4 e 12, comma 1, C.G.S.; stabiliva, inoltre, l’obbligo, per la Mercogliano, di disputare a porte chiuse le gare interne fino alla data del 31.3.2007, ed infliggeva alla medesima società ammenda di € 500,00. Con ricorso del 2.3.2007, la Mercogliano adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, domandando la riforma della decisione del Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare respingeva il ricorso, confermando così la prima decisione. Con ricorso del 26.3.2007, la Mercogliano impugnava, ai sensi dell’art. 33, C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare, chiedendone l’annullamento. La difesa della Mercogliano adisce la Commissione Federale d’Appello in qualità di giudice di terzo grado, ai sensi dell’art. 33, C.G.S.. Orbene, in tali ipotesi, la Commissione è mero giudice di legittimità del provvedimento impugnato: essa non può più conoscere del merito del giudizio, ma solo valutare se la decisione di secondo grado sia o meno affetta da vizi, che ne possano determinare l’annullamento. Il giudizio di terzo grado è, in altri termini, un giudizio di puro diritto, volto a controllare la corretta applicazione della legge, da parte dei giudici di appello. Il ricorso della Mercogliano non sembra ispirato a questi criteri. Esso introduce nuovamente motivi, che riguardano il merito della decisione, adottata dalla Commissione Disciplinare. Il ricorso si prova di censurare la ricostruzione dei fatti, compiuta dal giudice d’appello: l’attenzione si ferma, in particolare, sul referto arbitrale, che ha giovato alla Commissione Disciplinare nel valutare la condotta dei calciatori della Mercogliano. Sostiene la difesa della Mercogliano che codesta ricostruzione sarebbe inattendibile e contraddittoria, non trovando riscontro né nel rapporto del Commissario di Campo, né nel rapporto dei Carabinieri, intervenuti presso il campo di gioco: da ciò seguirebbe, dunque, il corollario della contraddittorietà della Delibera della Commissione Disciplinare. L’accertamento dei fatti, compiuto dal secondo giudice, è insindacabile da parte di questa Commissione: la quale, si ripete, è competente a decidere soltanto intorno a vizi, che eventualmente affliggano la decisione d’appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’U.S. Mercogliano di Mercogliano (Avellino), ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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