F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 3. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DI RICCARDI NATALINO, DIRIGENTE DEL F.B.C. CASTEGGIO BRONI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO L.N.D. E DELL’F.B.C. CASTEGGIO BRONI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 152 del 26.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 3. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DI RICCARDI NATALINO, DIRIGENTE DEL F.B.C. CASTEGGIO BRONI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO L.N.D. E DELL’F.B.C. CASTEGGIO BRONI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 152 del 26.3.2007) Con provvedimento in data 26.3.2007, di cui in epigrafe, veniva respinto il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di Riccardi Natalino, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e della società F.B.C. Casteggio Broni, per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S.. Il deferimento operato dal Procuratore Federale concerneva una assunta richiesta illecita di denaro da parte della Casteggio Broni, attraverso l’operato del Riccardi, nei confronti del signor Massimo Carusi, padre del giovane Gianluca Carusi calciatore tesserato per la predetta società, al fine di concederne lo svincolo. A tale proposito il Carusi dichiarava di essere stato costretto a versare alla Casteggio Broni la somma di € 4.000,00 con assegno bancario datato 1.8.2006 consegnato al Riccardi che firmava per ricevuta la fotocopia, incassato dalla società il successivo 7 agosto, mentre il figlio Gianluca veniva trasferito all’A.S. Barona il 14.9.2006. La Commissione Disciplinare, accertati i fatti riferiti dal Carusi, concludeva, per quanto di interesse, nel senso che non era stata trovata conferma nel corso del giudizio di una connessione tra il versamento della somma di € 4.000,00 da parte del padre del calciatore alla società e lo svincolo del calciatore stesso, per cui , in assoluta assenza di prove concrete a sostegno dell’accusa, respingeva il deferimento disponendo l’archiviazione. Avverso detta decisione il Procuratore Federale in data 3.4.2007 presentava ricorso a questa Commissione d’Appello Federale chiedendo la riforma della decisione impugnata e l’irrogazione di sanzioni, per responsabilità disciplinare, al Riccardi e, per responsabilità oggettiva, alla società Casteggio Broni. Osservava l’appellante che il passaggio motivazionale relativo alla assenza di prove circa il nesso causale tra la dazione di denaro e lo svincolo del calciatore non poteva essere condiviso perché, accertati per veri i fatti, esso era stato chiaramente indicato dal signor Massimo Carusi sia nell’esposto presentato al Comitato Interregionale F.I.G.C. il 18.9.2006, sia nelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini; trovava, inoltre, conferma nello svolgimento cronologico degli eventi che dimostravano come l’esposto fosse stato presentato soltanto dopo il perfezionamento dello svincolo, per evitare che la Casteggio Broni, proprietaria del cartellino potesse opporsi allo svincolo. A fronte delle dichiarazioni rese dal Carusi, e della documentazione fornita a supporto, risultano solo allegazioni dei soggetti deferiti, secondo cui il versamento integrerebbe una donazione del Carusi, prive di alcun riscontro, e, quindi, di molto minore rilevanza probatoria. Nelle more della decisione perveniva una memoria difensiva nella quale, in via preliminare si sosteneva l’inammissibilità dell’appello della Procura Federale per decorrenza dei termini, essendo stata l’impugnativa proposta il 3.4.2007, vale a dire otto giorni dopo la pubblicazione del Com. Uff. relativo alla decisione avversata, avvenuta il 26.3.2007, in difformità, quindi del termine di sette giorni indicato dagli artt. 29, 33 e 34 C.G.S. Si riproponeva, poi, il difetto di legittimazione attiva del denunciante Carusi Massimo, in quanto soggetto non tesserato, e si sosteneva la inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di doglianza. Nel merito si sosteneva l’avvenuta acquiescenza della Procura Federale ai capi della decisione non espressamente impugnati, che si riteneva, peraltro, assolutamente congrua per l’assoluta mancanza di prove a sostegno della tesi accusatoria. All’odierna riunione le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. La Procura Federale ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la inibizione di Riccardi Natalino per anni uno e mesi sei e l’irrogazione alla società Casteggio Broni dell’ammenda di € 4.000,00, mentre la difesa si è riportata ai motivi depositati. Questa Corte ritiene che l’impugnazione della Procura Federale meriti, in parte, accoglimento. In ordine alle questioni preliminari avanzate dalla difesa, nel solco di consolidata giurisprudenza si osserva, quanto alla decorrenza dei termini di appello, che l’art 31 C.G.S. prevede, quando la decisione disciplinare scaturisca da un deferimento del Procuratore Federale, che il termine di sette giorni indicato dagli artt. 29, 33 e 34 decorra dalla notifica all’ufficio del Procuratore, così come alle altre parti, della decisione; nel caso di specie la decisione della Commissione Disciplinare risulta comunicata alla Procura Federale il 28.3.2007, sicchè l’impugnazione avanzata il 3.4.2007 risulta tempestiva. Quanto poi alla mancanza di legittimazione attiva del denunziante non tesserato, si osserva che un problema di legittimazione può porsi, eventualmente, solo in relazione ai soggetti destinatari delle decisioni di natura disciplinare assunte da organi della F.I.G.C., ma mai nei confronti di ualsivoglia soggetto che intenda, a qualsiasi titolo, segnalare anomalie nel funzionamento di una organizzazione cui pure non appartiene, poiché questa è una facoltà giuridica, di valenza sicuramente costituzionale, non suscettibile di vincoli o limitazioni da parte di chicchessia. In relazione alla genericità dei motivi di appello dai quali discenderebbe l’inammissibilità del ricorso, si osserva che le doglianze della Procura Federale appaiono assolutamente comprensibili e specifiche, giacchè esse tendono a contestare in toto il ragionamento che ha condotto la Commissione Disciplinare alla decisione assolutoria per mancanza di prove, e, quindi, a travolgere tutto il provvedimento impugnato e non una sua singola parte. Venendo, poi, al merito della vicenda questa Corte ritiene di dover condividere l’assunto accusatorio, almeno nel senso di osservare che la prova fornita in relazione all’evento sottoposto alla attenzione dei giudici federali, appare completa, esaustiva ed irreprensibile sul piano logico, perché dà conto della rispondenza a verità dei rilievi formulati dal signor Massimo Carusi il quale ha fatto delle dichiarazioni che hanno trovato pieno riscontro nella documentazione acquisita e nella successione logica degli eventi, oltre che nelle stesse indicazioni fornite dal Riccardi, che non ha negato di aver ricevuto la somma indicata dal Carusi e di averla incassata per conto della società Casteggio Broni. Quanto al riferimento all’atto di liberalità che sarebbe la giustificazione della dazione di denaro, essa è assolutamente smentita dal denunciante, oltre che dalla circostanza che solamente dopo il versamento è avvenuto lo svincolo del figlio Gianluca, ed è ovvio che le dichiarazioni del denunciante, corroborate da elementi di fatto, non possono essere valutate alla stessa stregua di quelle, meramente difensive, del denunciato. In tale situazione non si comprende quale altra prova potrebbe essere fornita per affermare la responsabilità disciplinare, diretta ed oggettiva, degli interessati, per cui in tal senso deve essere riformata l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti. Quanto, infine, alla misura delle sanzioni si ritiengono eque e commisurate alla rilevanza dei fatti accertati quelle di un anno di inibizione nei confronti di Riccardi Natalino, dirigente della società FBC Casteggio Broni, e di € 4.000,00 di ammenda nei confronti della società FBC Casteggio Broni Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, e, per l’effetto, infligge la sanzione della inibizione per anni 1 a carico del Sig. Ricciardi Natalino nonché l’ammenda di € 4.000,00 a carico della società F.B.C. Casteggio Broni.
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