F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 9. RECLAMO G.S. AVLES LUSTRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVLES LUSTRA/ATLETIK TORCHIARA DEL 12.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 84 del 29.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 9. RECLAMO G.S. AVLES LUSTRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVLES LUSTRA/ATLETIK TORCHIARA DEL 12.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 84 del 29.3.2007) La società G.S. Avles Lustra ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania del 19.3.2007, depositata il 26.3.2007, con la quale è stata confermata la decisone del giudice sportivo che ha disposto la ripetizione della gara tra la G.S. Avles Lustra e l’Atletik Torchiana (Seconda Categoria, Girone R della Campania) conclusasi il 12.11.2006 con il punteggio di 0-2 a favore della Avles Lustra. L’appello, nel merito, contesta la decisione del Giudice Sportivo, confermata dalla Commissione Disciplinare, di ordinare la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro che ha proseguito la gara dopo l’espulsione, al 39 del secondo tempo, del signor Di Rienzo Francesco, allenatore dell’Atletik e assistente di parte dell’arbitro, senza provvedere alla sua sostituzione con altro tesserato nella funzione di assistente arbitrale. A sostegno del gravame la società appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme del C.G.S e la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata in quanto non ha consentito l’utilizzazione della documentazione video/fotografica al fine di dimostrare che il sig. Di Rienzo Francesco non ha mai svolto la funzione di assistente tecnico di parte durante la gara in questione. L’appello è infondato. L’art. 31 C.G.S, alla lett. c) prevede espressamente che nei procedimenti aventi ad oggetto la regolarità dello svolgimento della gara il giudice deve attenersi alla documentazione ufficiale e alle deduzioni delle parti. Lo stesso articolo, alla lett. a) indica in che limiti, diversi dalla fattispecie, sono utilizzabili, quali mezzi di prova, le riprese televisive o altri filmati in contrasto con le risultanze ufficiali. Nel caso in esame l’errore tecnico dell’arbitro risulta evidente, per ammissione dello stesso direttore di gara, per cui il Collegio ritiene immune da vizi la decisione impugnata che deve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla G.S. Avles Lustra di Lustra (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it