F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 8. RECLAMO A.S.D. CAPANNE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERIGNANO/CAPANNE DEL 4.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 45 del 29.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 8. RECLAMO A.S.D. CAPANNE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERIGNANO/CAPANNE DEL 4.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 45 del 29.3.2007) Con provvedimento del 29.3.2007, Com. Uff. n. 43 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana veniva respinto il reclamo della A.S.D. Capanne, circa l’esito della gara Perignano/Capanne del 4.3.2007, in relazione alla posizione del calciatore Mellini Gerardo. Avverso detta decisione la A.S.D. Capanne, in data 4.4.2007, presentava ricorso a questa Commissione d’Appello Federale chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e l’applicazione nei confronti del Perignano della sanzione della perdita della gara per la irregolare posizione del giocatore Mellini Gerardo. Il ricorso non può trovare accoglimento. Le doglianze avanzate, infatti, sono le stesse già presentate all’esame della Commissione Disciplinare e da questa esaminate e correttamente respinte in quanto gli accertamenti disposti, in particolare presso l’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Toscana, avevano consentito di chiarire che il calciatore Mellini Gerardo risultava tesserato per la società Perignano Calcio a far data dal 13.1.2007, e che di conseguenza era stato schierato in maniera regolare nella partita Perignano/Capanne del 4.3.2007. Le ulteriori considerazioni avanzate dalla società reclamante non aggiungono nulla alla sostanza della vicenda, e non aprono nessuno spazio per la modifica della decisione impugnata che deve essere, pertanto, integralmente confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Capanne di Capanne (Pisa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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