F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 10. RECLAMO A.S.D. ISCHIA BENESSERE E SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISCHIA BENESSERE/S.F. NORMANNA DEL 7.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 144 del 16.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 10. RECLAMO A.S.D. ISCHIA BENESSERE E SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISCHIA BENESSERE/S.F. NORMANNA DEL 7.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 144 del 16.3.2007) A seguito di ricorso dell’A.S.D. San Felice Normanna, in riferimento alla regolarità della gara A.S.D. Ischia Benessere e Sport/A.S.D. San Felice Normanna, disputata il 6.1.2007 valevole per il Campionato di Serie D Girone H per la posizione irregolare del calciatore Vincenzo Esposito, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata il 31.1.2007, infliggeva alla società A.S.D. Ischia Benessere e Sport la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La Commissione Disciplinare, con la decisione di cui in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dalla società Ischia Benessere e Sport rigettava l’impugnazione, osservando che il tesseramento del signor Vincenzo Esposito che rivestiva la carica di Presidente della A.S. Marano Campania Nord nonostante il divieto sancito dall’art. 21 comma 4 N.O.I.F., che stabilisce l’incompatibilità assoluta per i dirigenti di società di tesserarsi quali calciatori o tecnici o tecnici in altra società affilata alla stessa Lega, doveva ritenersi nullo ed invalido, con conseguente insussistenza del titolo per partecipare a qualunque gara disputata dalla società. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la società Ischia Benessere e Sport denunciando in via preliminare la nullità della pronuncia impugnata per non avere sanzionato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24 comma 8 e 42 comma 3 C.G.S., la incompetenza del Giudice Sportivo in ordine ai reclami relativi alla posizione di tesserati che abbiano preso parte irregolarmente ad un gara,in quanto nella fatti specie la competenza appartiene alla Commissione Disciplinare. La doglianza è infondata. La Commissione Disciplinare ha correttamente interpretato la normativa federale che nella fattispecie regola la competenza, posto che la disposizione di cui all’art. 42 comma 3 C.G.S., richiamata dalla società ricorrente, è contenuta nel titolo VIII (Disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica) ha per oggetto esclusivamente l’attività svolta in sede regionale,mentre nel caso in esame,trattandosi di gara del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, trova applicazione la disposizione generale dell’art. 24 comma 8 C.G.S. che stabilisce la competenza dei Giudici Sportivi a giudicare in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori o degli assistenti di parte impiegati in gare nelle quali ai sensi dell’art. 12 comma 5 C.G.S. non hanno titolo per prendervi parte. Nel merito deduce la ricorrente che erroneamente il giudice di secondo grado ha ritenuto il tesseramento dell’Esposito, quale calciatore, nullo ed invalido, con conseguente insussistenza del titolo a partecipare a qualunque gara disputata dalla società reclamante, perchè da un lato i calciatori che non hanno titolo a partecipare alla gara sarebbero solo quelli il cui tesseramento non esiste, mentre nella fattispecie l’Esposito era in possesso di un doppio tesseramento e dall’altro perché l’art. 21 comma 4 N.O.I.F. non prevede in tal caso la punizione sportiva della perdita della gara. Le argomentazioni della ricorrente sono del tutto infondate. La funzione dirigenziale rivestita dall’Esposito in società diversa dall’A.S.D. Ischia Benessere e Sport, appartenente alla medesima Lega, precludeva in maniera assoluta e inderogabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 3 N.O.I.F. il tesseramento dello stesso come calciatore in favore del sodalizio ischitano. La pretesa di differenziare il tesseramento inesistente da quello meramente irregolare, urta irrimediabilmente contro il chiaro e inequivocabile disposto della norma che sancisce in maniera assoluta la incompatibilità per i dirigenti delle società di essere tesserati quali calciatori in altra società affiliata alla stessa Lega. Nè maggior fondamento presenta l’ulteriore argomentazione della ricorrente circa la insussistenza di un specifica previsione normativa della punizione sportiva della perdita della gara nel caso di partecipazione di calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Infatti l’art. 21 comma 3 N.O.I.F. ha evidente carattere precettivo della organizzazione interna della F.I.G.C., dalla cui violazione deriva la invalidità del tesseramento e la conseguente insussistenza del titolo alla partecipazione alle gare, mentre l’art. 12 comma 5 C.G.S. disciplina l’aspetto sanzionatorio della punizione sportiva,prevedendo espressamente la perdita della gara nei confronti delle società che hanno fatto partecipare alla gara calciatori sprovvisti del titolo. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Benessere e Sport di Ischia Porto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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