F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 11. RECLAMO U.S. BIVONGI PAZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIVONGI PAZZANO/PASQUALE MAIDA DEL 15.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 129 del 3.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 11. RECLAMO U.S. BIVONGI PAZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIVONGI PAZZANO/PASQUALE MAIDA DEL 15.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 129 del 3.4.2007) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Delegazione Provinciale Catanzaro - con Com. Uff. n. 63 del 17.5.2006 infliggeva, ai calciatori Zurzolo Fabio, Bavaro Alessandro e Lioi Alfredo, tutti tesserati n favore della società U.S. Bivongi Pazzano, rispettivamente la squalifica per 6, 3 ed 1 gara effettiva a causa del loro comportamento violento ed irriguardoso tenuto nei confronti del direttore di gara sia in corso che al termine dell’incontro in epigrafe. La Commissione Disciplinare calabra adita in grado di appello dalla controparte A.S. Pasquale Maida la quale si doleva di una presunta irregolarità della gara de qua per posizione irregolare del calciatore di parte avversa, signor Simonetti Claudio, dopo attenta valutazione delle risultanze di causa, sospendeva il giudizio disponendo con Com. Uff. n. 49 del 30.10.2006, la trasmissione degli atti all’Ufficio indagini F.I.G.C. per quanto di competenza. Successivamente con Com. Uff. n. 129 del 2.4.2007, a seguito delle risultanze dell’Ufficio Indagini la predetta Commissione rilevava che il calciatore Zurzolo Fabio, tesserato U.S. Bivongi Pazzano, aveva preso parte, sotto false generalità, in quanto squalificato, alla gara in esame e ciò con la complicità sia del dirigente Bucchino Giuseppe sia del Presidente Fuda Sandro nonché del calciatore Simonetti Claudio e, conseguentemente, infliggeva alla società Bivongi Pazzano la punizione sportiva della perdita della gara in delibazione per 0 - 3 e trasmetteva gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per gli ulteriori accertamenti del caso. Preannunciava reclamo innanzi alla Commissione d’Appello Federale la società U.S. Bivongi Pazzano, a mezzo comunicazione telefax dell’11/12.4.2007 con la quale chiedeva copia degli atti ufficiali. Con successiva nota della segreteria di questa Commissione, datata 9.5.2007 si provvedeva a richiedere all’odierna reclamante, prova del contestuale invio del predetto preannuncio alla controparte. Il sodalizio calabro con ulteriore trasmissione fax del 15.5.2007 in riscontro alla nota del 9.5.2007, sostanzialmente rinunciava a coltivare il preannunciato appello. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile sotto un duplice profilo. Trattasi, in primis, di violazione attinente l’integrazione del contraddittorio disciplinata dall’art. 29 comma 5 C.G.S.; risulta per tabulas che il proposto preannuncio sia stato trasmesso esclusivamente alla Commissione d’Appello Federale e non anche alla società Pasquale Maida. Inoltre la U.S. Bivongi Pazzano ha rinunciato a coltivare l’appello proprio con esplicita dichiarazione del 15.5.2007. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 33, comma 1 e 29, commi 5 e 6 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Bivongi Pazzano di Bivongi (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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