F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 16. RECLAMO A.C. REAL DEIVA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENTELLA CHIAVARI/REAL DEIVA DEL 28.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 60 del 9.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 16. RECLAMO A.C. REAL DEIVA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENTELLA CHIAVARI/REAL DEIVA DEL 28.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 60 del 9.5.2007) In esito alla riunione tenutasi il giorno 17.5.2007, ha assunto la seguente decisione nel giudizio iscritto al n. 353 del registro di Segreteria, instaurato con l’appello proposto dalla società A.C. Entella Chiavari avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata nel Com. Uff. n. 60, in data 9.5.2007; ritenuto che nel corso della partita del Campionato di III Categoria del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C. Entella/Real Deiva, disputata il 23.4.2007, al 24’ del II tempo, il direttore di gara ha espulso tre calciatori di ciascuna squadra, coinvolti in una rissa scatenata da un fallo di gioco (come da supplemento a referto). Ciò, unitamente alle già disposte espulsioni dal terreno di gioco di due calciatori per ciascuna delle squadre impegnate ha determinato che – ad avviso dell’arbitro – non vi fossero più le condizioni regolamentari per la prosecuzione della gara e lo ha indotto a disporne la sospensione; - che il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 46, in data 3.5.2007, ha stabilito, oltre che in merito alle sanzioni di squalifica nei confronti dei calciatori espulsi, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (art. 12 comma 1 C.G.S.) ad entrambe le partecipanti; - che avverso la decisione del Giudice Sportivo entrambe hanno proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria il quale - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 60, in data 9.5.2007 – ha deciso sul punto con unica deliberazione, previa riunione in rito, dichiarando i reclami inammissibili, ritenendo che l’art. 24 C.G.S. attribuisce alla competenza del Giudice Sportivo la competenza afferente alla regolarità delle gare; - che la società A.C. Entella Chiavari ha proposto appello a questa Commissione in data 10.5.2007, sostenendo che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto decidere nel merito, trovando applicazione, in fattispecie, l’art. 24, comma 3, C.G.S. e non l’art. 24, comma 1, così come indicato nella decisione impugnata, ed ha chiesto di disporre, in accoglimento della doglianza, la ripetizione della gara; - considerato che l’appello proposto dalla A.C. Entella Chiavari dev’esser dichiarato inammissibile, in quanto non ne risulta la contestuale trasmissione alla conrointeressata A.C. Real Deiva, ai sensi dell’art. 29, comma 5, C.G.S., inammissibilità che determina la preclusione di ogni altro esame nel merito della controversia. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Real Deiva di Deiva Marina (La Spezia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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