F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 15. RECLAMO A.S.D. CIANCIANA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CIANCIANA 2000/A.S.D. VALDERICE DEL 6.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 9.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 15. RECLAMO A.S.D. CIANCIANA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CIANCIANA 2000/A.S.D. VALDERICE DEL 6.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 9.5.2007) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Lega Nazionale Dilettanti, con Delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 51 del 9.5.2007, stabiliva, in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. Valderice, di infliggere alla società A.S.D. Cianciana 2000, ai sensi dell’art. 12, C.G.S., “la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3”. La decisione aveva per oggetto la gara Cianciana/Valderice, disputata il 6.5.2007, nell’ambito dei Play-Off del Campionato di Promozione, Girone A. Affermava, nel ricorso, la società Valderice che la Cianciana 2000 avrebbe utilizzato, nel corso della citata gara, due calciatori – Cannata Pietro e Scalia Paolo – squalificati per recidività dal Giudice Sportivo nel corso della penultima gara di campionato. Calciatori, in altri termini, che non potevano partecipare alla gara del 6.5.2007, perché colpiti da sanzione disciplinare. La Commissione Disciplinare accoglieva il ricorso e, per l’effetto, irrogava alla Cianciana la sanzione della sconfitta per 0-3. Avverso la decisione propone ricorso la A.S.D. Cianciana 2000. La difesa della Cianciana svolge quattro motivi di ricorso, che possono così riassumersi: non avere, la Commissione Disciplinare, preso in esame il profilo del mancato pagamento, da parte della Valderice, della tassa di reclamo, prescritta dall’art. 29, C.G.S.; non avere, la Commissione Disciplinare, fatto corretta applicazione dell’art. 14, comma 12, lett. b), nella parte in cui prescrive che le squalifiche per recidiva comminate nell’ultima giornata di campionato vanno scontate nella stagione successiva. Entrambi i motivi non meritano accoglimento. Intorno al primo motivo, osserva questa Commissione come, con raccomandata dell’8.5.2007, la A.S.D. Valderice abbia inviato, al Comitato Regionale Sicilia, copia dell’assegno bancario, con il quale ha adempiuto al pagamento della tassa di reclamo. Non si dà, quindi, alcuna violazione dell’art. 29, C.G.S.. Sul secondo motivo di ricorso, giova rammentare che l’art. 14, comma 12, lett. b), invocato dalla Cianciana, dispone che solo le squalifiche comminate “nell’ultima giornata di campionato” siano da scontare nella stagione successiva. Nel caso in esame, come chiaramente si legge nel Com. Uff. n. 49 del 26.4.2007, i calciatori Cannata e Scalia della Cianciana furono squalificati in seguito a provvedimento disciplinare, emesso nel corso della penultima giornata di campionato, disputata il 18.4.2007. Il periodo di squalifica, recita ancora il citato Com. Uff. n. 49, sarebbe dovuto terminare il 10.5.2007: esso copriva, dunque, anche la gara di Play-Off, svoltasi il 6.5.2007. In altri termini: poiché la squalifica traeva fonte da un provvedimento emesso nella penultima – e non ultima - giornata, essa ben doveva scontarsi, ove possibile, nella stagione in corso. Essendo stata la Cianciana ammessa ai Play-Off, la squalifica si estendeva quindi anche alle gare di quest’ultima fase della stagione. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Cianciana 2000 di Valderice (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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